I casi in cui è possibile ottenere l’esonerod all’obbligo di aggiornamento professionale sono indicati all’articolo 7 delle “Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. Testo vigente dal 1 gennaio 2024 con modifiche vigenti a partire dal 1 settembre 2025”, in particolare, il comma d) del suddetto articolo 7 chiarisce che:
<<A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i
quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il con
tratto di impiego).>>
Riportiamo quanto già comunicato in questa sede, segno del perseguimento di procedure erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine; sottolineiamo, ancora una volta, come sia assolutamente vietato, per chi è iscritto all’Albo degli architetti, lo svolgimento della libera professione non avendo richiesto attribuzione di partita Iva. In merito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata. Se ne consiglia un’attenta lettura.
Per quanto riguarda i credi formativi, per chi pratica la professione sussiste l’obbligo della formazione continua.
restituisci questo testo in forma leggibile domanda/risposta, adattalo al sito dell'ordine architetti caltanissetta Ecco il contenuto riorganizzato in forma chiara Domanda/Risposta, con uno stile adatto al sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta: 62) Obbligo di formazione continua per dipendenti pubblici iscritti all’Albo Domanda Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico presso un Ministero. Non possiedo Partita IVA e svolgo attività di Direttore dei Lavori (DL) e Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la mia Amministrazione, che non è una stazione appaltante qualificata e gestisce appalti sotto soglia per affidamenti diretti. Essendo regolarmente iscritta all’Ordine, desidero sapere se permane l’obbligo di formazione professionale continua oppure se è possibile richiedere un esonero. Risposta I casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale continuo sono disciplinati dall’art. 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (testo vigente dal 1° gennaio 2024, con modifiche dal 1° settembre 2025). In particolare, il comma d) chiarisce che non possono beneficiare dell’esonero, a titolo esemplificativo: i soggetti che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione o strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura di appartenenza; i soggetti che svolgono ruoli tecnici nella Pubblica Amministrazione anche senza firma di atti professionali (ad esempio istruttori di pratiche edilizie, RUP, ecc.); i soggetti che svolgono ruoli tecnici presso strutture private, anche senza firma di atti, in quanto la competenza professionale resta requisito essenziale per l’esercizio delle funzioni affidate. Pertanto, nel caso descritto, permane l’obbligo di formazione continua e non risulta applicabile l’esonero. Se vuoi, posso uniformare anche le altre FAQ del sito con lo stesso stile. tutte con lo stesso stile anche le prossime che incollo Perfetto, incollale pure 👍 Le riorganizzo tutte nello stesso formato chiaro Domanda/Risposta, coerente con lo stile del sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta. 62) Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico per un Ministero, non ho Partita IVA e svolgo attività di DL e RUP per la mia Amministrazione che, non essendo una stazione appaltante qualificata, gestisce appalti le cui cifre non vanno oltre le soglie previste per gli affidamenti diretti per servizi, forniture e lavori. Sono regolarmente iscritta all’Ordine e vorrei sapere se, come dipendente pubblico, permane l’obbligo di formazione continua o se è eventualmente possibile richiedere l’esonero.Lucia Pierro2025-07-10T23:58:55+02:00
I casi in cui è possibile ottenere l’esonerod all’obbligo di aggiornamento professionale sono indicati all’articolo 7 delle “Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. Testo vigente dal 1 gennaio 2024 con modifiche vigenti a partire dal 1 settembre 2025”, in particolare, il comma d) del suddetto articolo 7 chiarisce che:
<<A titolo esemplificativo non possono essere esonerati:
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica o presso strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura privata di appartenenza;
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso l’amministrazione pubblica anche se non firmano atti professionali (es: istruttori procedure edilizie, RUP, etc.);
• coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche se non firmano atti professionali (per i
quali la competenza resta un requisito fondamentale per l’adempimento del ruolo svolto secondo il con
tratto di impiego).>>
Riportiamo quanto già comunicato in questa sede, segno del perseguimento di procedure erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine; sottolineiamo, ancora una volta, come sia assolutamente vietato, per chi è iscritto all’Albo degli architetti, lo svolgimento della libera professione non avendo richiesto attribuzione di partita Iva. In merito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata. Se ne consiglia un’attenta lettura.
Per quanto riguarda i credi formativi, per chi pratica la professione sussiste l’obbligo della formazione continua.
62) Obbligo di formazione continua per dipendenti pubblici con ruolo tecnico Domanda Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico presso un Ministero. Non possiedo Partita IVA e svolgo attività di Direttore dei Lavori e RUP per la mia Amministrazione. Essendo iscritta all’Ordine, desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se è possibile richiedere l’esonero. Risposta I casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale continuo sono indicati dall’art. 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. In particolare, non possono essere esonerati: coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione o strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura di appartenenza; coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione anche senza firma di atti professionali, ad esempio istruttori di procedure edilizie, RUP, ecc.; coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche senza firma di atti professionali, poiché la competenza resta requisito fondamentale per lo svolgimento del ruolo. Pertanto, nel caso descritto, permane l’obbligo di formazione professionale continua e non risulta applicabile l’esonero. 61) Obbligo di formazione continua per docente iscritto all’Albo Domanda Svolgo attività di docente a tempo indeterminato presso il MIM, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Ho chiuso la Partita IVA e non sono iscritta a INARCASSA. Di rado firmo qualche relazione come prestazione occasionale. Desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se posso essere esonerata, anche parzialmente. Risposta Si ricorda che, per chi è iscritto all’Albo degli Architetti, lo svolgimento della libera professione senza Partita IVA non è consentito. Sul tema si richiama la Risoluzione n. 41/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti in merito all’incompatibilità tra attività professionale abituale e prestazione occasionale priva di Partita IVA. Per quanto riguarda i crediti formativi, chi esercita attività professionale è soggetto all’obbligo di formazione professionale continua. Pertanto, nel caso in cui l’iscritto svolga prestazioni professionali, anche occasionali, permane l’obbligo formativo.
Come si evince dalle informazioni che ci vengono fornite l’oggetto del concorso è relativo ad un incarico di lavoro autonomo, da libero professionista, quindi nessuna incompatibilità. L’eventuale incarico, non essendo soggetto ad un contratto subordinato, ha come presupposto il possesso del titolo, l’iscrizione all’Albo professionale e l’iscrizione alla cassa professionale INARCASSA se non già iscritto ad altra cassa obbligatoria (INPS). Qualora non si fosse iscritti alla Cassa sarà necessario farlo in quanto in questo tipo di contratto, di norma, è prevista l’emissione di fattura bimestrale. Si rimanda comunque ad una approfondita lettura del bando che deve contenere tutte le informazioni utili rispetto ai titoli e agli obblighi.
Non essendo abilitata la qualifica è dottore/ssa in architettura. Ciò ai sensi dell’art.12 della Legge 24 giugno 1923, n.1395 che prevede il titolo di architetta/o per i soli iscritti all’Albo professionale;
L’attività del Dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata, è quindi possibile mantenere l’iscrizione all’Ordine e la partita iva. È possibile anche svolgere la libera professione ma nei limiti fissati dal Regolamento dell’Università presso cui si svolge l’attività; in particolare è necessario chiedere l’autorizzazione al Collegio del Dottorato di ricerca per ogni prestazione professionale che si intende effettuare, tenendo conto anche dei limiti economici relativi agi onorari fissati dallo stesso Regolamento.
Il Consiglio nazionale si è recentemente espresso sull’argomento con nota Prot.0000841 del 12/07/2024 inviata al Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Caserta, di cui si riporta il testo:
Competenze architetto iunior per funzioni di progettazione e DL fabbricato semplice
______________
Con riferimento al quesito posto, si segnala che numerosi sono i pareri del CNAPPC sull’argomento, cui si rinvia, e che confermano quanto segue.
Formano oggetto dell’attività professionale dell’architetto iunior, ai sensi dell’art. 16 comma 5 lettera a) del DPR 328/2001:
“1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.
Ai sensi del primo punto dell’art. 16 predetto, l’architetto iunior può assumere un ruolo di concorso e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio; mentre, ai sensi del secondo punto dell’art.16, può svolgere direttamente ed autonomamente attività progettuale e/o direzione di lavori ma solo su costruzioni civili semplici e con l’uso di metodologie standardizzate.
In sostanza, l’architetto iunior ha la possibilità di partecipare a progettazioni complesse sotto la direzione e il controllo di un architetto iscritto nella sezione “A” al precipuo scopo di evitare che nella concreta fase di realizzazione delle stesse possano essere commessi, per inesperienza legata alla mancata conclusione del ciclo di studi completo, errori potenzialmente forieri di conseguenze negative nella progettazione di opere più rilevanti; l’architetto iunior può svolgere l’attività di collaborazione esclusivamente con riguardo ad opere edilizie (cioè le opere, lavorazioni e interventi che mirano a realizzare, modificare, riparare o demolire, di norma, un edificio, e che, comunque individuate, devono essere finalizzate alla realizzazione dello stesso comprese le operepubbliche); può svolgere attività autonoma per le costruzioni civili semplici con l’uso di metodologie standardizzate.
Appare possibile definire la “metodologia standardizzata” come una metodologia che è ormai consolidata e non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, e che viene normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali, e pertanto non ha carattere di ricerca, di innovazione e di sperimentazione.
Per le “costruzioni civili semplici”, nel concetto di “semplice”, manca ogni riferimento di ordine quantitativo, dovendo ritenersi quella costruzione che, indipendentemente dalle sue caratteristiche quantitative, e dal materiale di costruzione, risulta priva di particolari elementi di complessità e/o difficoltà.
In buona sostanza, la costruzione civile “semplice” è quella per la cui progettazione e realizzazione non si presentano particolari difficoltà e complessità di applicazione delle relative regole scientifiche e/o tecniche, tanto da poter ricorrere a procedure standardizzate cioè di uso comune e normate, e pertanto va valutata caso per caso mediante analisi del progetto.
18/7/2024
Nel ricordare come sia possibile presentare la domanda di una nuova iscrizione per l’Albo CTU dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno, rimandiamo alla pagina “Portale Albo CTU, Periti Ed Elenco Nazionale” all’interno del nostro sito, pubblicata nel gennaio di quest’anno.
Ecco le FAQ riorganizzate nello stesso formato uniforme per il sito dell’Ordine degli Architetti PPC di Caltanissetta: 60) Compatibilità tra libera professione e incarico PNRR (lavoro autonomo) Domanda Sono iscritto all’Ordine degli Architetti e sto partecipando a un concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (profilo tecnico) nell’ambito delle misure PNRR. Desidero sapere se esistono incompatibilità tra la libera professione e tale incarico. Risposta Dalle informazioni fornite, l’incarico oggetto del bando è di lavoro autonomo, quindi svolto in qualità di libero professionista. Pertanto, non sussistono incompatibilità con l’esercizio della libera professione. L’eventuale incarico, non essendo subordinato, richiede: il possesso del titolo professionale; l’iscrizione all’Albo; l’iscrizione alla cassa previdenziale (INARCASSA), se non già iscritti ad altra gestione obbligatoria (es. INPS). Qualora non si sia iscritti alla Cassa, sarà necessario provvedere, in quanto tali incarichi prevedono generalmente l’emissione di fattura. Si raccomanda in ogni caso un’attenta lettura del bando per verificare requisiti e obblighi specifici. 59) Utilizzo del titolo professionale per non abilitati Domanda Sono una neolaureata in architettura non ancora abilitata. Ho partecipato a un workshop e riceverò un attestato di partecipazione. Posso utilizzare il titolo “Arch.” oppure devo indicare “Dott.ssa in Architettura”? Risposta Non essendo abilitata e non essendo iscritta all’Albo, il titolo corretto è “Dottore/Dottoressa in Architettura”. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, il titolo di “Architetto/a” è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo professionale. 58) Compatibilità tra dottorato di ricerca e libera professione Domanda Sono un dipendente a tempo determinato presso una società privata e svolgo attività di libero professionista con iscrizione alla gestione separata INPS. In caso di vincita di una borsa di dottorato, desidero sapere: se è compatibile con la libera professione; se posso mantenere la gestione separata INPS. Risposta L’attività di dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata e non preclude il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine e della Partita IVA. È possibile svolgere la libera professione, ma: nei limiti stabiliti dal regolamento dell’Università; previa autorizzazione del Collegio del Dottorato per ogni incarico professionale; nel rispetto di eventuali limiti economici previsti dal regolamento. 57) Competenze dell’architetto iunior (Sezione B) nella direzione lavori Domanda Sono iscritta alla Sezione B – settore architettura. Posso svolgere attività di direzione lavori per edifici residenziali? Esistono limiti di metratura? Risposta Ai sensi dell’art. 16 del DPR 328/2001, l’architetto iunior: può collaborare a tutte le fasi del processo edilizio (progettazione, direzione lavori, stima, collaudo); può svolgere attività autonoma di progettazione e direzione lavori solo per costruzioni civili semplici, utilizzando metodologie standardizzate. Non esiste un limite di metratura definito. Il concetto di “costruzione semplice” non è quantitativo, ma qualitativo: si tratta di interventi privi di particolare complessità tecnica o progettuale. Pertanto, la possibilità di svolgere direzione lavori in autonomia va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera. 56) Iscrizione all’Albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) Domanda Come posso trovare il modulo e qual è la procedura per l’iscrizione all’Albo dei CTU? Risposta La domanda di iscrizione all’Albo CTU può essere presentata nei seguenti periodi: 1° marzo – 30 aprile 1° settembre – 31 ottobre Per la procedura, la modulistica e le informazioni aggiornate, si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’Ordine, relativa al Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale. Se vuoi, continuo con le prossime mantenendo esattamente questo formato.È possibile, nel suo caso, essere esonerati dall’obbligo della formazione. È sufficiente caricare sul Portale servizi del CNA la richiesta di esonero, selezionando il menu “Crediti formativi” e, successivamente, “Certificazioni/Esoneri” e “Inserisci nuova richiesta”; sarà la nostra Segreteria ad approvare l’istanza.
8/7/2024
L’Esame di Abilitazione alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista o di Conservatore secondo la norma vigente si compone di quattro prove: una pratica della durata di 10 ore (redazione di un progetto), due prove scritte (una relazione tecnica relativa al progetto da svolgere durante la prova pratica e un tema su un argomento) e infine una prova orale.
L’ordinanza n. 635 del Ministro dell’Università e della Ricerca del 29 aprile, in deroga alle disposizioni normative vigenti, prevede che per la prima e la seconda sessione dell’anno 2024 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni siano costituiti da una prova orale e una scritta o pratica (laddove previste dalla normativa come per le nostre professioni) da svolgersi in presenza presso le sedi di esame.
Nei fatti per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori è prevista la prova pratica, pertanto non si faranno le prove scritte.
Per quanto riguarda la valutazione della prova pratica, la Commissione attribuirà fino ad un massimo di 50 punti complessivi; la prova si considererà superata, e quindi si sarà ammessi alla prova orale, con il raggiungimento di una votazione di almeno 30/50.
Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29-04-2024
2/7/2024
Si richiama l’articolo 16 coma 5 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 16.
Attivita’ professionali
(…)
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa:
(…)
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Ne deriva che tra le prestazioni professionali che il pianificatore Junior può rendere figurino le relazioni VAS e VIA, mentre non rientrano la presentazione di CILA – DOCFA, l’esecuzione di frazionamenti, accorpamenti catastali nè la redazione perizie valutative.
06/06/2024
Sembra più che opportuno sgombrare il campo, ancora una volta, da una serie di convinzioni, tra i nostri iscritti, che non trovano fondamento nella vigente normativa.
Chi è iscritto all’Albo di una professione regolamentata, come è il nostro caso, non esercita prestazioni occasionali e non può esercitare la libera professione senza il possesso di una partita IVA e senza emissione di una Fattura.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali “prestazioni occasionali” i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.
L’iscrizione all’Albo CTU comporterà lo svolgimento di una attività professionale per cui rientra pienamente nelle disposizioni cui sopra.
Si riporta a tal proposito la risposta già resa al quesito n.38, più in basso:
Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano ancora erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.
In ultimo, ai sensi del DPR 137/2012, architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, in presenza anche di un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale.
12/2/2024
Il rapporto con Imateria non è più in essere. In tutta Italia, buona parte degli Ordini provinciali, come il nostro, è migrata sulla piattaforma gestita direttamente dal Consiglio nazionale degli Architetti rsggiungibile all’url https://portaleservizi.cnappc.it/, su questo è possibile consultare la propria situazione reativa ai Crediti Formativi Professionali ed avere contezza degli eventi formativi; sul Portale Servizi del CNAPPC confluiscono i servizi – siano essi già esistenti oppure di nuova costituzione – offerti dal Consiglio Nazionale agli Ordini territoriali e agli iscritti; sullo stesso è possibile gestire facilmente le richieste di iscrizione ai corsi a catalogo e quelle di assistenza ed avere a disposizione un’area di caricamento per presentare le documentazioni e le dichiarazioni richieste. I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale senza perdere lo storico delle informazioni.
Tra le integrazioni della nuova piattaforma si prevede il rilascio della certificazione della situazione formativa ai soggetti Iscritti e l’accesso alla piattaforma attraverso PC o dispositivi mobili, con “login sicuro”, utilizzando le stesse credenziali dell’accesso centralizzato o con Spid; entrambe le modalità garantiscono e tutelano la corretta identità utente, assicurando la massima riservatezza dei dati e il rispetto della privacy.
6/2/2024
IMPORTI E SCADENZE PREVISTE
Tassa di iscrizione annuale per i singoli professionisti:
– € 195,00 – pagamento eseguito entro il 29/2/2024
– € 250,00 – pagamento eseguito dopo il 29/2/2024
Tassa annuale per i singoli professionisti che accedono alla prima iscrizione:
– € 95,00 – pagamento eseguito contestualmente alla presentazione dell’istanza d’iscrizione;
– € 145,00 – per le successive due annualità con pagamento eseguito entro il 29/2/2024;
– € 195,00 – per le successive due annualità con pagamento eseguito oltre il 29/2/2024;
Tassa annuale di iscrizione per le Società di professionisti:
– € 300,00 – pagamento eseguito entro il 29/22024;
– € 400,00 – pagamento eseguito oltre il 29/2/2024;
Poiché il mancato pagamento della quota d’iscrizione, ai sensi dell’art. 4 comma 6 delle Norme Deontologiche, costituisce violazione disciplinare, per tutti i pagamenti effettuali dopo la data del 30/6/2024 il Consiglio dell’Ordine trasmetterà al Consiglio di Disciplina l’elenco degli iscritti morosi che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota annuale e contestualmente avvierà le opportune azioni legali per il recupero del credito.
Agli iscritti ancora privi di PEC verrà inviato il PagoPa per il pagamento della tassa tramite raccomandata a/r, l’importo sarà maggiorato di 15 € a copertura delle spese di trasmissione e di segretaria.
15/1/2024
55) Esonero dalla formazione continua per dipendente pubblico con qualifica tecnica Domanda Sono un dipendente pubblico a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico, iscritto all’Albo ma senza Partita IVA e con iscrizione previdenziale INPS. Non svolgo attualmente incarichi di RUP, progettista, direttore lavori o collaudatore. Posso restare iscritto all’Albo ed essere esonerato dall’obbligo formativo? Risposta Nel caso descritto, è possibile richiedere l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua. La richiesta deve essere presentata tramite il Portale Servizi CNAPPC, accedendo alla sezione: Crediti formativi → Certificazioni/Esoneri → Inserisci nuova richiesta L’istanza sarà successivamente valutata e approvata dalla Segreteria dell’Ordine. 54) Modalità dell’Esame di Stato 2024 per l’abilitazione professionale Domanda Mi sono iscritta all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione nella prima sessione 2024. Desidero chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle prove, sui tempi a disposizione e sulla differenza tra prova pratica e prova scritta. Risposta Secondo la normativa ordinaria, l’Esame di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prevede quattro prove: una prova pratica, della durata di 10 ore, consistente nella redazione di un progetto; due prove scritte; una prova orale. Per l’anno 2024, l’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024 ha previsto una deroga: gli esami di Stato si svolgono in presenza e sono costituiti da una prova orale e da una prova scritta o pratica, ove prevista dalla normativa. Per le professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore è prevista la prova pratica; pertanto, non sono previste prove scritte. La prova pratica viene valutata fino a un massimo di 50 punti. È superata con una votazione minima di 30/50, che consente l’ammissione alla prova orale. 53) Incentivi per funzioni tecniche con contratto di somministrazione Domanda Sono un architetto con contratto di somministrazione presso un Comune, impiegato presso un’Unione di Comuni. Mi spettano gli incentivi per funzioni tecniche, in particolare come ispettore di verifica del progetto esecutivo? Risposta In questo caso non è possibile fare riferimento a una norma generale valida per tutte le situazioni. Occorre verificare: quanto previsto dal contratto o disciplinare sottoscritto; quanto stabilito dai regolamenti interni dell’Ente; se il Comune o l’Ente presso cui si svolge l’attività preveda incentivi per tali funzioni. La spettanza degli incentivi deve quindi essere valutata sulla base degli atti contrattuali e regolamentari applicabili. 52) Competenze del pianificatore junior iscritto alla Sezione B Domanda Sono laureata nella classe L-21, abilitata e iscritta all’Ordine nella Sezione B come pianificatore junior. Desidero sapere se posso occuparmi di CILA, DOCFA, frazionamenti, accorpamenti catastali, relazioni VAS/VIA e perizie valutative. Risposta Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DPR 328/2001, per il settore “pianificazione” rientrano tra le competenze degli iscritti alla Sezione B: attività di concorso e collaborazione alla pianificazione; costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; analisi, monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale; procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e programmi complessi. Pertanto, tra le prestazioni professionali del pianificatore junior possono rientrare relazioni VAS e VIA. Non rientrano invece nelle competenze indicate: presentazione di CILA; DOCFA; frazionamenti; accorpamenti catastali; perizie valutative. 51) Incarichi CTU, Partita IVA e assicurazione professionale Domanda Sono iscritta all’Albo professionale e desidero confermare l’iscrizione all’Albo CTU. Per gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio posso emettere ricevute con codice fiscale entro il limite di € 5.000 annui, oppure è obbligatoria la Partita IVA? È necessaria anche l’assicurazione professionale? Risposta Per gli iscritti a un Albo professionale non è ammesso lo svolgimento di prestazioni professionali come “prestazioni occasionali” con semplice ricevuta. L’iscrizione all’Albo CTU comporta lo svolgimento di attività professionale. Pertanto, è necessario: aprire Partita IVA; emettere regolare fattura; applicare gli obblighi fiscali e previdenziali previsti; indicare, ove dovuto, contributo previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto. Inoltre, ai sensi del DPR 137/2012, gli iscritti all’Albo che svolgono attività professionale, anche con un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale. 50) Corsi di aggiornamento e Portale Servizi CNAPPC Domanda Non trovo informazioni sui corsi di aggiornamento, ad esempio sicurezza nei cantieri e progettazione antincendio. Come posso consultarli? Risposta La piattaforma iM@teria non è più in uso. Gli Ordini territoriali sono migrati sul Portale Servizi CNAPPC, attraverso il quale è possibile: consultare la propria posizione relativa ai Crediti Formativi Professionali; visualizzare gli eventi formativi disponibili; iscriversi ai corsi presenti a catalogo; presentare richieste di assistenza; caricare documentazione e dichiarazioni richieste. I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale, mantenendo lo storico formativo degli iscritti. 49) Quota annuale di iscrizione all’Ordine – anno 2024 Domanda Qual è la scadenza per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine per l’anno 2024? Risposta Per l’anno 2024 sono previsti i seguenti importi e scadenze. Singoli professionisti € 195,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; € 250,00 per pagamenti effettuati dopo il 29 febbraio 2024. Professionisti alla prima iscrizione € 95,00 da versare contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione; € 145,00 per le successive due annualità, se pagate entro il 29 febbraio 2024; € 195,00 per le successive due annualità, se pagate oltre il 29 febbraio 2024. Società di professionisti € 300,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; € 400,00 per pagamenti effettuati oltre il 29 febbraio 2024. Il mancato pagamento della quota costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 6, delle Norme Deontologiche. Per i pagamenti non effettuati entro il 30 giugno 2024, il Consiglio dell’Ordine potrà trasmettere l’elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina e avviare le azioni per il recupero del credito. Agli iscritti privi di PEC il PagoPA verrà inviato tramite raccomandata A/R, con maggiorazione di € 15,00 per spese di trasmissione e segreteria.I nodi legati ai discordanti pareri si sciolgono richiamando l’articolo 15 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti. (GU Serie Generale n.190 del 17-08-2001 – Suppl. Ordinario n. 212)
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell’albo professionale dell’ordine degli architetti, che assume la denominazione: “Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori”, sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione territoriale” spetta il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore “paesaggistica” spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e’ ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore “architettura” spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore “pianificazione” spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L’iscrizione all’albo professionale e’ accompagnata dalle dizioni: “sezione A – settore architettura”, “sezione A – settore pianificazione territoriale”, “sezione A – settore paesaggistica”, “sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali”, “sezione B – settore architettura”, “sezione B – settore pianificazione”.
In merito alle prestazioni professionali di competenza appare sempre utile sottolineare come lo stesso Decreto chiarisca i diversi campi di azione; al di fuori di quanto normato può configurarsi il reato di esercizio abusivo della professione
Art. 16.
Attivita’ professionali
1. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite dalla vigente normativa, le attivita’ gia’ stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “pianificazione territoriale”:
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della citta’;
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita’ di valutazione ambientale e di fattibilita’ dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “paesaggistica”:
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione A – settore “conservazione dei beni architettonici ed ambientali”:
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell’attivita’ professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia’ stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore “architettura”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilita’ e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica.
b) per il settore “pianificazione”:
1) le attivita’ basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attivita’ di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della citta’ e del territorio;
3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
15/12/2023
Di norma le stazioni appaltanti richiedono, in sede di Disciplinare di gara, la specifica relativa alla suddivisione delle competenze tra i partecipanti, Suddivisione che, in sede di certificazione della prestazione, viene effettuata in base agli importi delle categorie di lavoro: architettura, strutture, impianti meccanici, elettrici, geologia, ecc
Nel caso in cui ciò non sia avvenuto bisogna distinguere caso per caso, ad esempio se il Concorso è inerente a un progetto di restauro e l’RTP è composto da ingegneri, architetti, geologi, la categoria E.22, sempre a mo’ d’esempio, non può che essere attribuita alla figura dell’architetto e così via.
Quando non si sia stabilita una suddivisione e le prestazioni sono espletabili, senza distinzione, dai vari componenti del Raggruppamento, come per opere edili, strutturali ed impiantistiche (appannaggio sia di architetti che di ingegneri indifferentemente) l’importo globale delle opere non può essere, in ogni caso, attribuito e certificato, ad ogni singolo componente ma suddiviso o in percentuali uguali o secondo scrittura privata tra i sodali che, su questo concordamento, potranno chiedere le diverse certificazioni alla stazione appaltante.
1/11/2023
Per esercitare la libera professione di architetto si deve essere obbligatoriamente iscritti ad Inarcassa; i requisiti per la relativa iscrizione sono i seguenti:
- Iscrizione all’Ordine professionale;
- Possesso di Partita IVA individuale o di associazione o di società di professionisti;
- Non assoggettamento ad un’altra forma di previdenza obbligatoria.
pertanto se sei iscritta ad Inarcassa per l’esercizio della libera professione, non necessità l’iscrizione alla gestione separata INPS .
L’iscrizione alla gestione separata INPS è obbligatoria se eserciti la professione come architetto, mentre sei assoggettato ad INPS come dipendente. In questo caso oltre ai contributi da versare a gestione separata INPS, dovrai obbligatoriamente versare ad Inarcassa il 4% di contributo integrativo che è a carico del committente. Per ogni altra informazione o approfondimento puoi contattare Emanuele Nicosia, Consigliere responsabile del Dipartimento Rapporti con Inarcassa, ai seguenti recapiti nicosiarch@gmail.com o cell.3683666424
15/10/2023
48) Titolo professionale per laureati LM-48 iscritti alla Sezione A Domanda Sono laureato in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (LM-48), abilitato e iscritto alla Sezione A. Quale titolo devo utilizzare nella firma dei documenti? Risposta Ai sensi dell’art. 15 del DPR 328/2001, agli iscritti alla Sezione A – settore pianificazione territoriale spetta il titolo professionale di Pianificatore territoriale. Pertanto, il titolo corretto da utilizzare è Pianificatore territoriale e non “Architetto”, titolo riservato agli iscritti alla Sezione A – settore architettura. Si ricorda inoltre che le prestazioni professionali devono rientrare nelle competenze previste dal DPR 328/2001 per il relativo settore di iscrizione. 47) Certificati di buona esecuzione per RTP non ancora costituito Domanda Ho partecipato a concorsi di progettazione in RTP non ancora costituito, ottenendo certificati di buona esecuzione intestati al raggruppamento e ai singoli componenti, senza indicazione delle quote percentuali. Ai fini della partecipazione a una gara, il certificato vale per l’intero importo dell’opera per ogni componente o deve essere ripartito? Risposta Di norma, le stazioni appaltanti richiedono nel disciplinare di gara la suddivisione delle competenze tra i componenti del raggruppamento. Quando tale suddivisione non è indicata, occorre valutare caso per caso: se le categorie di opere sono riferibili a competenze specifiche, l’importo va attribuito al professionista competente per quella categoria; se le prestazioni sono espletabili indistintamente dai componenti del raggruppamento, l’importo complessivo non può essere attribuito integralmente a ciascun professionista. In assenza di diversa indicazione, l’importo deve quindi essere suddiviso tra i componenti del RTP, in parti uguali oppure secondo accordo scritto tra i professionisti, da utilizzare per richiedere eventuali certificazioni distinte alla stazione appaltante. 46) Iscrizione a INARCASSA e gestione separata INPS Domanda Sto presentando domanda di iscrizione all’Albo degli Architetti e sono già iscritta alla gestione separata INPS. Devo cancellarmi dall’INPS e iscrivermi a INARCASSA oppure posso mantenere l’iscrizione alla gestione separata INPS? Risposta Per esercitare la libera professione di architetto è necessaria l’iscrizione a INARCASSA quando ricorrono tutti i seguenti requisiti: iscrizione all’Ordine professionale; possesso di Partita IVA individuale, associata o societaria; assenza di altra forma di previdenza obbligatoria. Se il professionista è già assoggettato a INPS, ad esempio come lavoratore dipendente, e svolge anche attività libero-professionale, resta iscritto alla gestione separata INPS per tale attività. In questo caso, dovrà comunque versare a INARCASSA il contributo integrativo del 4%, normalmente a carico del committente. Pertanto, l’obbligo di iscrizione a INARCASSA dipende dalla presenza o meno di altra previdenza obbligatoria e dall’effettivo esercizio della libera professione con Partita IVA.Tra i documenti da allegare alla Domanda di iscrizione all’Ordine non è prevista la ricevuta di pagamento della tassa regionale per “conseguimento titolo” ma, in ossequio alla Circolare n.581 del 12/7/2011 emessa dal Consiglio Nazionale degli Architetti, una semplice autocertificazione di avere adempiuto all’obbligo legislativo derivante dall’art.190 del RD n. 1592 del 31/10/1933. È da specificare, però, che non sussiste un obbligo preciso di rifiuto di iscrizione all’Albo senza il pagamento della suddetta tassa; un obbligo legato all’iscrizione sussiste solo in base alla verifica del possesso del requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione.
4/10/2023
Per cancellare il proprio nome dall’Albo di questo Ordine si può consultare la pagina Segreteria, a questo link, e scaricare il modulo, in pdf, Domanda cancellazione e modalità.
9/6/2023
Convenzioni per firma digitale: L’Ordine ha da tempo stipulato convenzione con Visura S.p.a. per particolari condizioni di acquisto di firma digitale, sia remota che tramite chiavetta usb. Ogni informazione sulla nostra pagina, qui il link.
Incompatibilità tra il dottorato di ricerca e la libera professione: Il Regolamento per il Dottorato Ricerca, varato nell’aprile dello scorso anno, all’art.14 comma 1, recita 1. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 10 comma 2, lettera b) (dottorato industriale) del DM 226/2021. Il collegio dei docenti, con il parere favorevole del tutor del dottorando, può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l’ambito formativo del dottorato. Il collegio di dottorato ai fini del rilascio della prevista autorizzazione valuta la compatibilità delle attività retribuite da autorizzare con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. Ove l’importo delle attività retribuite superi nell’anno quello della borsa, il dottorando perde il diritto alla medesima. Il richiamo all'”impegno esclusivo e a tempo pieno” scioglie ogni dubbio sulla incompatibilità con altre attività, a meno di successive disposizioni per le quali sarà necessario, a nostro parere, una rassicurante conferma presso gli Uffici del Rettorato.
Sulla possibilità di esercitare la libera professione non avendo partita iva: la risposta è negativa, l’esercizio della libera professione è strettamente legato al possesso della partita Iva. Invitiamo a leggere la risposta ai quesiti nn. 9 e 38.
9/6/2023
Risposta:
Come noto sono state da tempo abrogate le norme relative alle tariffe professionali. La determinazione dei propri compensi, da concordare obbligatoriamente in forma scritta stipulando un disciplinare d’incarico, va fatta valutando le spese, l’impegno e le proprie aspettative. Tale determinazione può essere rappresentata secondo cifra a forfait o secondo un criterio di calcolo (a percentuale ad esempio) che, espressamente concordato con la committenza, si può derivare anche da tariffe abrogate come il T.U. 143/49, o il Decreto 4 aprile 2001. Per quanto riguarda la sanatoria della veranda, l’Ordine non ha titolo per fare considerazioni sulle cifre di mercato. Suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina https://www.ordinearchitettipalermo.it/onorari/ ricca di link alle norme e di considerazioni n merito al quesito.
13/1/2023
Risposta:
Per far valere il pagamento nel 2022 l’iscrizione deve essere ratificata in una seduta di Consiglio del nuovo anno. Quindi delle due l’una: Si presenta la richiesta di iscrizione nel mese di gennaio oppure, presentando la domanda alla fine del corrente anno 2021 si può specificare la precisa richiesta di essere iscritti a partire dal prossimo genaio 2022, in modo da evitare che l’iscrizione venga ratificata entro il mese di dicembre, (pagando a breve distanza nuova tassa annuale di iscrizione).
Circa il domicilio, se ha residenza FUORI provincia deve scaricare il modulo per iscrizione con domicilio professionale che si differenzia dalla domanda standard perchè deve dichiarare di svolgere l’attività professionale prevalentemente in questa provincia.
Migliori precisazioni a questo link
28/1/2023
Risposta:
In merito al quesito posto è da ricordare come recentemente la legge n.37/2019 abbia modificato l’art. 5 comma 3 della Legge 39/1989 in questi termini: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile (…) con l’esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi”.
Il Consiglio nazionale con un approfondimento, nota Prot. 803/2019, si è espresso sulla materia in questi termini: “La norma individua quindi una duplice incompatibilità, sia per l’esercizio di professioni intellettuali relative al medesimo settore merceologico per cui si esercita l’attività di mediazione “e comunque” in situazioni di conflitto di interessi, non prevedendo la congiunzione “o” tra le incompatibilità, ma specificando che debba essere valutata “comunque” una situazione di conflitto di intessi per una professione intellettuale come quella dell’architetto e al contempo una attività di mediazione.
Quanto al settore merceologico, appare evidente che esercitare attività di mediazione in ambito immobiliare ed essere progettista/direttore dei lavori/progettista dell’immobile o sul terreno oggetto di mediazione possa agevolmente ritenersi nel “medesimo settore merceologico”, sussistendovi in questi casi anche delle “situazioni di conflitto di interessi”.
28/1/2022
Risposta:
Pur non essendo prevista nel nostro ordinamento una norma che disciplini l’obbligo di conservazione della documentazione prodotta è il caso di sottolineare come qualificandosi il rapporto tra committente e professionista quale obbligazione contrattuale ne derivi che i diritti (cfr. art. 2946 del Codice civile) godano di un termine ordinario di prescrizione di 10 anni.
In merito ai Sal, come ogni documentazione prodotta in forza della commessa ricevuta (se quindi oltre la Direziona lavori si ha l’incarico della Misura e contabilità), anche questi sono soggetti alla conservazione e alla consegna nei termini prescritti.
28/1/2023
Risposta:
Il termine “occasionale” non è, in questo ambito, sinonimo di “sporadico”. In merito al quesito dà una esaustiva e definitiva risposta la Risoluzione n.41/2020 emessa dall’Agenzia delle Entrate che, dal portale Fiscomania.com, viene qui ben commentata.
Se ne consiglia un’attenta lettura al fine di non perseguire procedure che risultano erroneamente praticate da molti iscritti a questo Ordine.
28/1/2022
Risposta:
Sì, nulla osta all’esercizio della professione in Italia per un iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione tra l’altro, avendo acquisito il diploma universitario e l’abilitazione in Italia.
Il reciproco riconoscimento dei titoli è regolato tra le nazioni europee, nel campo che riguarda la nostra professione, dalla Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi
Risposta:
Sì. Può scaricare i moduli dal sito, compilarli e contattare la Segreteria per concordare un appuntamento in sede. Mille auguri per la professione che si appresta ad esercitare, bella e impegnativa.
45) Tassa regionale per conseguimento titolo e iscrizione all’Ordine Domanda Perché, nella domanda di iscrizione all’Ordine, viene richiesta la tassa regionale per “conseguimento titolo”? Non dovrebbe essere sufficiente un’autocertificazione del superamento dell’esame di abilitazione? Risposta Tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione non è prevista la ricevuta del pagamento della tassa regionale per “conseguimento titolo”. È richiesta una semplice autocertificazione di avere adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 190 del R.D. n. 1592 del 31 ottobre 1933. L’iscrizione all’Albo è subordinata alla verifica del possesso del requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione. 44) Cancellazione dall’Albo Domanda Come posso cancellarmi dall’Ordine? Risposta Per richiedere la cancellazione dall’Albo è necessario compilare l’apposito modulo di cancellazione disponibile nella sezione Segreteria / Modulistica del sito dell’Ordine. La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità indicate dall’Ordine. 43) Firma digitale, dottorato e prestazioni senza Partita IVA Domanda Vorrei sapere: se esistono convenzioni per l’acquisto della firma digitale; se il dottorato di ricerca è compatibile con la libera professione; se è possibile esercitare la libera professione senza Partita IVA, tramite ritenuta d’acconto entro € 5.000 annui. Risposta Per la firma digitale, l’Ordine può prevedere convenzioni dedicate per gli iscritti. Le informazioni sono disponibili nella sezione servizi/convenzioni del sito dell’Ordine. Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, il corso richiede generalmente un impegno esclusivo e a tempo pieno. Eventuali attività retribuite possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, con parere favorevole del tutor, purché compatibili con l’attività formativa e di ricerca. In merito all’esercizio della libera professione senza Partita IVA, la risposta è negativa: l’attività libero-professionale è strettamente collegata al possesso della Partita IVA. 42) Onorario per sanatoria di una veranda Domanda Qual è l’onorario corretto per una pratica di sanatoria di una veranda? Risposta Le tariffe professionali obbligatorie sono state abrogate. Il compenso professionale deve essere concordato per iscritto con il committente tramite disciplinare d’incarico, tenendo conto di: complessità della prestazione; spese; tempo e impegno richiesti; responsabilità professionali; aspettative del professionista. Il compenso può essere determinato a forfait oppure secondo un criterio di calcolo concordato con il committente. L’Ordine non può esprimersi sulle cifre di mercato, ma può fornire riferimenti normativi e indicazioni generali sui criteri di determinazione dei compensi. 41) Iscrizione all’Ordine a fine anno e domicilio professionale Domanda Se presento domanda di iscrizione all’Ordine a fine anno, l’iscrizione decorre dall’anno in corso o dal nuovo anno? Inoltre, è possibile iscriversi avendo solo domicilio professionale nella provincia? Risposta L’iscrizione decorre dalla ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine. Per far decorrere l’iscrizione dal nuovo anno, è possibile: presentare la domanda nel mese di gennaio; oppure presentarla a fine anno specificando espressamente la richiesta di iscrizione a partire dal mese di gennaio successivo. In caso di residenza fuori provincia, è possibile richiedere l’iscrizione presso l’Ordine competente per domicilio professionale, dichiarando di svolgere prevalentemente l’attività professionale nella provincia di riferimento. 40) Compatibilità tra attività di architetto e mediazione immobiliare Domanda Esistono incompatibilità tra l’esercizio della professione di architetto e l’attività di mediatore immobiliare? L’iscrizione come mediatore immobiliare comporta la cancellazione dall’Albo? Risposta La Legge n. 37/2019 ha modificato l’art. 5, comma 3, della Legge n. 39/1989, prevedendo l’incompatibilità dell’attività di mediazione con l’esercizio di professioni intellettuali riferite al medesimo settore merceologico e, comunque, in presenza di conflitto di interessi. Nel caso dell’architetto, possono configurarsi situazioni di incompatibilità quando l’attività professionale riguarda immobili o terreni oggetto di mediazione, ad esempio in qualità di progettista, direttore lavori o tecnico incaricato. La valutazione va quindi effettuata caso per caso, con particolare attenzione a eventuali conflitti di interessi. 39) Conservazione documenti del Direttore dei Lavori Domanda Quali documenti deve conservare il Direttore dei Lavori incaricato da un committente privato e per quanto tempo? Sono compresi anche i SAL? Risposta Non esiste una norma specifica che disciplini in modo puntuale l’obbligo di conservazione della documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori. Tuttavia, il rapporto tra committente e professionista ha natura contrattuale. Pertanto, ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile, si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni. Anche i SAL, se prodotti nell’ambito dell’incarico ricevuto, rientrano tra i documenti da conservare e consegnare nei termini previsti. 38) Prestazioni catastali occasionali senza Partita IVA Domanda Sono iscritto all’Albo e dipendente pubblico. Posso redigere pochi atti catastali, ad esempio variazioni DOCFA, come prestazione occasionale senza Partita IVA? Risposta Il termine “occasionale” non coincide con “sporadico”. Per gli iscritti a un Albo professionale, lo svolgimento di prestazioni rientranti nell’attività professionale richiede, di norma, l’apertura della Partita IVA e l’emissione di regolare fattura. Pertanto, anche poche prestazioni professionali, se riconducibili all’attività propria dell’architetto, non possono essere automaticamente qualificate come prestazioni occasionali. 37) Architetto iscritto in Lussemburgo ed esercizio della professione in Italia Domanda Un architetto iscritto all’Ordine degli Architetti in Lussemburgo, laureato e abilitato in Italia, può firmare progetti da presentare agli enti pubblici italiani? Risposta Sì, in linea generale nulla osta all’esercizio della professione in Italia da parte di un professionista iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione se laureato e abilitato in Italia. Il reciproco riconoscimento dei titoli professionali tra Paesi europei è disciplinato dalla normativa comunitaria in materia di architettura e libera prestazione dei servizi. 36) Presentazione della domanda di iscrizione dopo l’abilitazione Domanda Ho superato l’esame di abilitazione alla professione di Architetto e dal portale universitario posso scaricare l’autocertificazione del titolo. Posso già presentare domanda di iscrizione all’Albo o devo attendere la pubblicazione ufficiale degli elenchi degli abilitati? Risposta Sì, è possibile procedere con la domanda di iscrizione. Occorre scaricare e compilare la modulistica disponibile sul sito dell’Ordine e contattare la Segreteria per concordare le modalità di presentazione della domanda.Risposta:
L’architetto, nello svolgimento della propria attività professionale, è costantemente sottoposto a responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari. A tutela del professionista e della committenza, il Dpr 137/2012, cosiddetto “Riforma delle Professioni” ha istituito l’obbligo per chiunque eserciti una libera attività, compresi quindi architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, di stipulare un’assicurazione RC per la responsabilità civile e professionale. L’art.5 infatti così recita:
Art.5. Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
L’obbligo quindi sussiste “nei confronti del cliente” al momento della ricezione di un incarico; obbligo che decade in assenza dello svolgersi dell’attività. La Riforma delle professioni ha fatto riferimento, in particolare, all’art.3, comma 5 del Decreto Legge 13 agosto 2011, al quale si rimanda, convertito con modificazioni nella legge 148/2011, entrata in vigore il 13 agosto del 2013. Il professionista ha l’obbligo di “rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico” (ricordiamo l’obbligo della sottoscrizione del disciplinare d’incarico) “gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale”.
La violazione di tale norma, oltre a costituire illecito disciplinare, per cui si è sanzionati dal Consiglio di disciplina del proprio Ordine, espone a rischi economici non indifferenti il professionista. E’ bene sottolineare, infatti, come il massimale cui la polizza fa riferimento, non abbia alcuna relazione con l’importo medio delle opere della propria pratica quotidiana; i danni che potrebbero derivare al cliente, e non solo , sono infatti di altra natura e di altro rango; basti citare il danno che ne deriva da una errata interpretazione di una norma contenuta in un piano regolatore o dal malaugurato caso di grave incidente ad un operaio, per incuria del DL o per omesso controllo del CSE, anche nel caso di una piccola ristrutturazione, solo per fare qualche esempio.
E’ il regime di libero mercato che consente ad ogni architetto di vagliare le offerte assicurative, valutare preventivi e condizioni, e stipulare l’assicurazione che meglio si attagli alle proprie esigenze. E’ bene sapere, per le proprie risoluzioni, che Inarcassa, ente di previdenza di ingegneri ed architetti, ha stipulato una convenzione assicurativa, che è il caso di conoscere e approfondire, che vede quale controparte la Assigeco di Milano, coverholder della inglese Lloyd’s.
Risposta:
Rimandiamo al DM n.38 del 29 aprile 2020, con particolare riferimento all’art.1 che differisce i termini della prima sessione degli esami di Stato e al DM n.57 del 29 aprile 2020 che prescrive che l’esame venga costituito, per la prima sessione dell’anno 2020, da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. In merito allo svolgimento sarà la Commissione a chiarirne i termini.
Risposta:
E’ bene precisare come debba considerarsi necessaria e indispensabile l’assistenza di un legale per questioni come quella esposta. La risposta, comunque, sembrerebbe affermativa; viene in soccorso la Sentenza del Tar Basilicata n.72/2013 che ha sancito come, quando un bando di concorso preveda, come requisito di ammissione, il Diploma di Geometra, vada ammesso al concorso anche il candidato in possesso della Laurea in Ingegneria o della Laurea in Architettura.
Si veda anche TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 9.5.2008, n. 463, sull’assorbimento del diploma di geometra nella laurea in architettura. Va da sè inoltre che venga assorbito il criterio di iscrizione al proprio Albo professionale.
Risposta:
Se i seminari sono stati seguiti tramite enti terzi accreditati al CNAPPC , non è necessario caricare su Im@teria l’autocertificazione poiché sarà l’Ente stesso a riconoscere i cfp. Se l’Ente non è accreditato li può inserire tra le certificazioni, delle quali verranno riconosciute per un massimo di 5 cfp per anno.
Risposta:
Nel segnalare la Sentenza 20/03/2004 n. 469 del TAR Torino (Ai fini dei concorsi pubblici la laurea in ingegneria edile è equipollente a quella in ingegneria civile e a quella in architettura) la rinviamo alla pagina del MIUR relativa alla equipollenze tra titoli accademici italiani ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Risposta:
Con le raccomandazioni contenute nel Dpcm dell’11 marzo vengono mantenute le attività (Codice ATeco 71) “degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche”.
Il decreto, inoltre, restringe la possibilità di spostamenti in questi termini: «È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute».
Risposta:
Architetti e altri professionisti iscritti agli Albi professionali hanno diritto all’indennità se iscritti a una Cassa di previdenza.
Risposta:
Premesso che, ai sensi del d.p.r. 445/2000, dal 1 gennaio 2012 agli Uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (per cui è valida l’autocertificazione), dovendo comunque richiederlo è necessario inviare un bonifico di 33 euro per due marche da bollo da 16 (una da applicare nell’istanza di rilascio di certificato in Bollo e l’altra da applicare sul certificato) e 1 euro per costo certificato all”Ordine, IBAN IT68O0200804657000101768716.
La segreteria predisporrà il certificato e lo trasmetterà al richiedente via PEC.
Risposta:
Tra i requisiti per l’ottenimento del bonus una tantum di 600 euro non rientra il numero di anni di iscrizione ma esclusivamente l’iscrizione ad Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020.
Risposta:
In considerazione dell’emergenza di questi giorni, non essendo possibile la partecipazione diretta a corsi e convegni, tutti gli Ordini provinciali italiani hanno concordato di riservare posti, oltre che ai propri anche ad altri iscritti.
Per questa ragione, nel caso in esame, 55 posti sono riservati a chi non è iscritto al nostro Ordine; “riservati” ma non necessariamente già “prenotati”. Contattando la segreteria, all’indirizzo architetti@palermo.awn.it, o chiamando il 334 8350129, è possibile entrare a far parte della lista di attesa.
Risposta:
Si, è possibile la partecipazione a tutti coloro che si sono iscritti in tempo.
Risposta:
Il servizio di assistenza continuerà ad essere garantito attraverso i consueti canali – mail e telefono – e il personale di segreteria potrà essere contattato dal lunedì al l venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 ai numeri 347-3405535 e 334-8350129
Risposta:
La procedura per recuperare Pin e Password è semplice, basta andare su questo link e compilare i dati richiesti.
Risposta:
L’accredito è automatico se divulgato attraverso la piattaforma Im@teria; in caso contrario è necessario autocertificare i CFP acquisiti mediante la procedura fornita, all’interno del sito Im@teria, dal menu “Autocertificazione formativa” (al momento disabilitato)
Risposta:
No.
Risposta:
Riteniamo sia possibile sollecitare la segreteria di Inarcassa affinche porti presto a buon fine l’iter necessario all’iscrizione. Il corretto destinatario della sua richiesta è proprio l’Ente di previdenza, chiami il call center allo 02 91979700.
Risposta:
E’ sufficiente l’inserimento su iM@teria.
Risposta:
Si, è prevista l’attribuzione di un indirizzo pec su dominio archiworldpec.it, contatti la segreteria tramite email a architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Si, è possibile conseguire CFP con tutti i corsi pubblicati su iM@teria.
Risposta:
Si, è possibile; è necessario contattare la segreteria all’indirizzo architetti@palermo.awn.it.
Risposta:
Il Consiglio nazionale ha deliberato la proroga del semestre di ravvedimento operoso per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo; la nuova scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2020. Qui il link per leggere la Circolare n.22 del 10 marzo emanata dal CNA.
Risposta:
Questo Ordine sta già provvedendo con una richiesta formale a sollecitare l’autorità giudiziaria. Allo stesso modo con l’Amministrazione regionale per accreditare ai Comuni le somme dei finanziamenti in corso per liquidare i costi dei lavori eseguiti e le prestazioni professionali
Risposta:
Dai beneficiari del sussidio sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa; rimandiamo, in ogni caso, ogni ulteriore precisazione direttamente alla fonte: tra i contatti, il call center Inarcassa allo 02 91979700.
Risposta:
Dal sito Inarcassa: “La platea dei beneficiari è costituita da tutti i professionisti che siano iscritti a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo).
Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
Sono esclusi i titolari di pensione Inarcassa e di altro ente. Per analogia a quanto sopra riportato sono esclusi i pensionandi, vale a dire coloro che hanno presentato domanda di pensione, avendone i requisiti, e il cui provvedimento di liquidazione sia in corso.”
A differenza della prima bozza di decreto attuativo, il testo definitivo non contiene il requisito della regolarità in materia di obblighi contributivi.
Risposta:
Il Decreto MISE 37/2008, all’art.3, comma 2, prescrive espressamente che “Il responsabile tecnico (..) svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa”, come la libera professione.
Risposta:
Il requisito necessario, ma non sufficiente, non è essere iscritto all’Albo ma ad Inarcassa o all’Inps.
Risposta:
In merito si riscontra una diffusa disinformazione: L’iscritto all’Ordine professionale non può emettere ricevute di prestazione occasionale.
L’art. 61 del D. Lgs. 276/2003 definisce quali prestazioni occasionali i rapporti di durata complessiva non superiore, nell’anno solare, a 30 giorni con lo stesso committente ed un compenso complessivo annuo, percepito dallo stesso committente, non superiore a € 5.000.
Il comma 3 esclude da tali prestazioni i professionisti iscritti agli Albi di appartenenza che pertanto sono obbligati ad aprire la Partita Iva e rispettare, a meno di non incorrere nel reato di evasione, i conseguenti obblighi fiscali: emissione fattura inserendo contributo alla cassa professionale, Iva e detrazione per ritenuta d’acconto ove ricorrano.
Risposta:
Dipende dall’Istituto di previdenza al quale si è iscritti.
Risposta:
Inarcassa – Può beneficiare del sussidio una tantum di 600 euro il professionista che sia iscritto a Inarcassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020 (data di attivazione dei provvedimenti restrittivi da parte del Governo). Hanno diritto all’indennità anche coloro che hanno presentata domanda di iscrizione ma il cui provvedimento sia in corso, se la decorrenza di iscrizione è fissata in data antecedente il 1° aprile 2020.
INPS – Il sussidio è emesso in favore di:
- liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa attivo al 23 febbraio, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO, che non siano titolari di pensione né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie (sono compresi anche gli iscritti alla gestione autonomi commercianti oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l’Enasarco);
- lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che non siano titolari di pensione diretta e non abbiano rapporti di lavoro al 17 marzo 2020;
- lavoratori del settore agricolo purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e non siano titolari di pensione diretta;
- lavoratori dello spettacolo non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, corrispondenti a un reddito non superiore a 50.000 euro.
Risposta:
Il corso di aggiornamento in prevenzione incendi, nonostante le quattro richieste di manifestazioni di interesse inviate agli scritti dall’Ordine nel corso degli scorsi 12 mesi, non ha raggiunto il numero necessario per essere attivato. I pochi iscritti sono stati dirottati al corso dell’Ordine dei periti, che avrebbe avuro inizio il 5 marzo, se non fossero sopraggiunti gli eventi che conosciamo. Anche il corso base di 120 ore, organizzato dal nostro Ordine doveva partire il 9 marzo ma non è stato possibile .
Per l’attivazione in modalità fad sincrono, abbiamo già contattato, e siamo in attesa di risposta, il Comando dei Vigili del fuoco per predisporlo insieme. Pubblichiamo qui la Circolare n. 43_31 marzo 2020 “Differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio”, emessa dal CNA.
Risposta:
La procedura da seguire è la definizione, così come concordato, della rateizzazione di ogni incombenza e successivamente chiedere, via pec, la cancellazione dall’Albo.
Risposta:
La sede dell’Ordine è chiusa per il divieto di assembramento cui agli ultimi Decreti. La scadenza del periodo di moratoria è stata comunque prorogata a fine anno. Sul sito iM@teria è possibile trovare diversi corsi da seguire da on line.
Risposta:
In Soprintendenza, ci risulta per le vie brevi, è stato adottato un sistema di smart working. L’email cui fare riferimento, per la sezione paesaggistica è sopripa.uo3@regione.sicilia.it. La pec, per inoltro delle istanze, è sopripa@certmail.regione.sicilia.it.
Risposta:
Se iscritto Inarcassa è sufficiente collegarsi attraverso la pagina Inarcassa on line con il proprio account. Se sotto gestione Inps, è necessario andare su inps.it, al momento (le 14:30 del 1/4/2020) non disponibile.
Risposta:
Si, l’Ordine si sta attivando in tal senso, il punto è all’ordine del giorno del prossimo Consiglio, che si svolgerà in video conferenza.
62) Obbligo di formazione continua per dipendenti pubblici con ruolo tecnico
Domanda
Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico presso un Ministero. Non possiedo Partita IVA e svolgo attività di Direttore dei Lavori e RUP per la mia Amministrazione. Essendo iscritta all’Ordine, desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se è possibile richiedere l’esonero.
Risposta
I casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale continuo sono indicati dall’art. 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.
In particolare, non possono essere esonerati:
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione o strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione anche senza firma di atti professionali, ad esempio istruttori di procedure edilizie, RUP, ecc.;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche senza firma di atti professionali, poiché la competenza resta requisito fondamentale per lo svolgimento del ruolo.
Pertanto, nel caso descritto, permane l’obbligo di formazione professionale continua e non risulta applicabile l’esonero.
61) Obbligo di formazione continua per docente iscritto all’Albo
Domanda
Svolgo attività di docente a tempo indeterminato presso il MIM, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Ho chiuso la Partita IVA e non sono iscritta a INARCASSA. Di rado firmo qualche relazione come prestazione occasionale. Desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se posso essere esonerata, anche parzialmente.
Risposta
Si ricorda che, per chi è iscritto all’Albo degli Architetti, lo svolgimento della libera professione senza Partita IVA non è consentito.
Sul tema si richiama la Risoluzione n. 41/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti in merito all’incompatibilità tra attività professionale abituale e prestazione occasionale priva di Partita IVA.
Per quanto riguarda i crediti formativi, chi esercita attività professionale è soggetto all’obbligo di formazione professionale continua.
Pertanto, nel caso in cui l’iscritto svolga prestazioni professionali, anche occasionali, permane l’obbligo formativo.
60) Compatibilità tra libera professione e incarico PNRR (lavoro autonomo)
Domanda
Sono iscritto all’Ordine degli Architetti e sto partecipando a un concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (profilo tecnico) nell’ambito delle misure PNRR. Desidero sapere se esistono incompatibilità tra la libera professione e tale incarico.
Risposta
Dalle informazioni fornite, l’incarico oggetto del bando è di lavoro autonomo, quindi svolto in qualità di libero professionista. Pertanto, non sussistono incompatibilità con l’esercizio della libera professione.
L’eventuale incarico, non essendo subordinato, richiede:
- il possesso del titolo professionale;
- l’iscrizione all’Albo;
- l’iscrizione alla cassa previdenziale (INARCASSA), se non già iscritti ad altra gestione obbligatoria, ad esempio INPS.
Qualora non si sia iscritti alla Cassa, sarà necessario provvedere, in quanto tali incarichi prevedono generalmente l’emissione di fattura. Si raccomanda in ogni caso un’attenta lettura del bando per verificare requisiti e obblighi specifici.
59) Utilizzo del titolo professionale per non abilitati
Domanda
Sono una neolaureata in architettura non ancora abilitata. Ho partecipato a un workshop e riceverò un attestato di partecipazione. Posso utilizzare il titolo “Arch.” oppure devo indicare “Dott.ssa in Architettura”?
Risposta
Non essendo abilitata e non essendo iscritta all’Albo, il titolo corretto è “Dottore/Dottoressa in Architettura”.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, il titolo di “Architetto/a” è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo professionale.
58) Compatibilità tra dottorato di ricerca e libera professione
Domanda
Sono un dipendente a tempo determinato presso una società privata e svolgo attività di libero professionista con iscrizione alla gestione separata INPS. In caso di vincita di una borsa di dottorato, desidero sapere se è compatibile con la libera professione e se posso mantenere la gestione separata INPS.
Risposta
L’attività di dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata e non preclude il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine e della Partita IVA.
È possibile svolgere la libera professione, ma:
- nei limiti stabiliti dal regolamento dell’Università;
- previa autorizzazione del Collegio del Dottorato per ogni incarico professionale;
- nel rispetto di eventuali limiti economici previsti dal regolamento.
57) Competenze dell’architetto iunior (Sezione B) nella direzione lavori
Domanda
Sono iscritta alla Sezione B – settore architettura. Posso svolgere attività di direzione lavori per edifici residenziali? Esistono limiti di metratura?
Risposta
Ai sensi dell’art. 16 del DPR 328/2001, l’architetto iunior:
- può collaborare a tutte le fasi del processo edilizio (progettazione, direzione lavori, stima, collaudo);
- può svolgere attività autonoma di progettazione e direzione lavori solo per costruzioni civili semplici, utilizzando metodologie standardizzate.
Non esiste un limite di metratura definito. Il concetto di “costruzione semplice” non è quantitativo, ma qualitativo: si tratta di interventi privi di particolare complessità tecnica o progettuale.
Pertanto, la possibilità di svolgere direzione lavori in autonomia va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera.
56) Iscrizione all’Albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio)
Domanda
Come posso trovare il modulo e qual è la procedura per l’iscrizione all’Albo dei CTU?
Risposta
La domanda di iscrizione all’Albo CTU può essere presentata nei seguenti periodi:
- 1° marzo – 30 aprile;
- 1° settembre – 31 ottobre.
Per la procedura, la modulistica e le informazioni aggiornate, si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’Ordine, relativa al Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale.
55) Esonero dalla formazione continua per dipendente pubblico con qualifica tecnica
Domanda
Sono un dipendente pubblico a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico, iscritto all’Albo ma senza Partita IVA e con iscrizione previdenziale INPS. Non svolgo attualmente incarichi di RUP, progettista, direttore lavori o collaudatore. Posso restare iscritto all’Albo ed essere esonerato dall’obbligo formativo?
Risposta
Nel caso descritto, è possibile richiedere l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua.
La richiesta deve essere presentata tramite il Portale Servizi CNAPPC, accedendo alla sezione:
Crediti formativi → Certificazioni/Esoneri → Inserisci nuova richiesta
L’istanza sarà successivamente valutata e approvata dalla Segreteria dell’Ordine.
54) Modalità dell’Esame di Stato 2024 per l’abilitazione professionale
Domanda
Mi sono iscritta all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione nella prima sessione 2024. Desidero chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle prove, sui tempi a disposizione e sulla differenza tra prova pratica e prova scritta.
Risposta
Secondo la normativa ordinaria, l’Esame di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prevede quattro prove:
- una prova pratica, della durata di 10 ore, consistente nella redazione di un progetto;
- due prove scritte;
- una prova orale.
Per l’anno 2024, l’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024 ha previsto una deroga: gli esami di Stato si svolgono in presenza e sono costituiti da una prova orale e da una prova scritta o pratica, ove prevista dalla normativa.
Per le professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore è prevista la prova pratica; pertanto, non sono previste prove scritte.
La prova pratica viene valutata fino a un massimo di 50 punti. È superata con una votazione minima di 30/50, che consente l’ammissione alla prova orale.
53) Incentivi per funzioni tecniche con contratto di somministrazione
Domanda
Sono un architetto con contratto di somministrazione presso un Comune, impiegato presso un’Unione di Comuni. Mi spettano gli incentivi per funzioni tecniche, in particolare come ispettore di verifica del progetto esecutivo?
Risposta
In questo caso non è possibile fare riferimento a una norma generale valida per tutte le situazioni.
Occorre verificare:
- quanto previsto dal contratto o disciplinare sottoscritto;
- quanto stabilito dai regolamenti interni dell’Ente;
- se il Comune o l’Ente presso cui si svolge l’attività preveda incentivi per tali funzioni.
La spettanza degli incentivi deve quindi essere valutata sulla base degli atti contrattuali e regolamentari applicabili.
52) Competenze del pianificatore junior iscritto alla Sezione B
Domanda
Sono laureata nella classe L-21, abilitata e iscritta all’Ordine nella Sezione B come pianificatore junior. Desidero sapere se posso occuparmi di CILA, DOCFA, frazionamenti, accorpamenti catastali, relazioni VAS/VIA e perizie valutative.
Risposta
Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DPR 328/2001, per il settore “pianificazione” rientrano tra le competenze degli iscritti alla Sezione B:
- attività di concorso e collaborazione alla pianificazione;
- costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;
- analisi, monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale;
- procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e programmi complessi.
Pertanto, tra le prestazioni professionali del pianificatore junior possono rientrare relazioni VAS e VIA.
Non rientrano invece nelle competenze indicate:
- presentazione di CILA;
- DOCFA;
- frazionamenti;
- accorpamenti catastali;
- perizie valutative.
51) Incarichi CTU, Partita IVA e assicurazione professionale
Domanda
Sono iscritta all’Albo professionale e desidero confermare l’iscrizione all’Albo CTU. Per gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio posso emettere ricevute con codice fiscale entro il limite di € 5.000 annui, oppure è obbligatoria la Partita IVA? È necessaria anche l’assicurazione professionale?
Risposta
Per gli iscritti a un Albo professionale non è ammesso lo svolgimento di prestazioni professionali come “prestazioni occasionali” con semplice ricevuta.
L’iscrizione all’Albo CTU comporta lo svolgimento di attività professionale. Pertanto, è necessario:
- aprire Partita IVA;
- emettere regolare fattura;
- applicare gli obblighi fiscali e previdenziali previsti;
- indicare, ove dovuto, contributo previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto.
Inoltre, ai sensi del DPR 137/2012, gli iscritti all’Albo che svolgono attività professionale, anche con un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale.
50) Corsi di aggiornamento e Portale Servizi CNAPPC
Domanda
Non trovo informazioni sui corsi di aggiornamento, ad esempio sicurezza nei cantieri e progettazione antincendio. Come posso consultarli?
Risposta
La piattaforma iM@teria non è più in uso.
Gli Ordini territoriali sono migrati sul Portale Servizi CNAPPC, attraverso il quale è possibile:
- consultare la propria posizione relativa ai Crediti Formativi Professionali;
- visualizzare gli eventi formativi disponibili;
- iscriversi ai corsi presenti a catalogo;
- presentare richieste di assistenza;
- caricare documentazione e dichiarazioni richieste.
I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale, mantenendo lo storico formativo degli iscritti.
49) Quota annuale di iscrizione all’Ordine – anno 2024
Domanda
Qual è la scadenza per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine per l’anno 2024?
Risposta
Per l’anno 2024 sono previsti i seguenti importi e scadenze.
Singoli professionisti
- € 195,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024;
- € 250,00 per pagamenti effettuati dopo il 29 febbraio 2024.
Professionisti alla prima iscrizione
- € 95,00 da versare contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione;
- € 145,00 per le successive due annualità, se pagate entro il 29 febbraio 2024;
- € 195,00 per le successive due annualità, se pagate oltre il 29 febbraio 2024.
Società di professionisti
- € 300,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024;
- € 400,00 per pagamenti effettuati oltre il 29 febbraio 2024.
Il mancato pagamento della quota costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 6, delle Norme Deontologiche. Per i pagamenti non effettuati entro il 30 giugno 2024, il Consiglio dell’Ordine potrà trasmettere l’elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina e avviare le azioni per il recupero del credito.
Agli iscritti privi di PEC il PagoPA verrà inviato tramite raccomandata A/R, con maggiorazione di € 15,00 per spese di trasmissione e segreteria.
formatta tutto il testo senza cambiare nulla ma rendilo leggibile 62) Obbligo di formazione continua per dipendenti pubblici con ruolo tecnico Domanda Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico presso un Ministero. Non possiedo Partita IVA e svolgo attività di Direttore dei Lavori e RUP per la mia Amministrazione. Essendo iscritta all’Ordine, desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se è possibile richiedere l’esonero. Risposta I casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale continuo sono indicati dall’art. 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo. In particolare, non possono essere esonerati: coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione o strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura di appartenenza; coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione anche senza firma di atti professionali, ad esempio istruttori di procedure edilizie, RUP, ecc.; coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche senza firma di atti professionali, poiché la competenza resta requisito fondamentale per lo svolgimento del ruolo. Pertanto, nel caso descritto, permane l’obbligo di formazione professionale continua e non risulta applicabile l’esonero. 61) Obbligo di formazione continua per docente iscritto all’Albo Domanda Svolgo attività di docente a tempo indeterminato presso il MIM, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Ho chiuso la Partita IVA e non sono iscritta a INARCASSA. Di rado firmo qualche relazione come prestazione occasionale. Desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se posso essere esonerata, anche parzialmente. Risposta Si ricorda che, per chi è iscritto all’Albo degli Architetti, lo svolgimento della libera professione senza Partita IVA non è consentito. Sul tema si richiama la Risoluzione n. 41/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti in merito all’incompatibilità tra attività professionale abituale e prestazione occasionale priva di Partita IVA. Per quanto riguarda i crediti formativi, chi esercita attività professionale è soggetto all’obbligo di formazione professionale continua. Pertanto, nel caso in cui l’iscritto svolga prestazioni professionali, anche occasionali, permane l’obbligo formativo. 60) Compatibilità tra libera professione e incarico PNRR (lavoro autonomo) Domanda Sono iscritto all’Ordine degli Architetti e sto partecipando a un concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (profilo tecnico) nell’ambito delle misure PNRR. Desidero sapere se esistono incompatibilità tra la libera professione e tale incarico. Risposta Dalle informazioni fornite, l’incarico oggetto del bando è di lavoro autonomo, quindi svolto in qualità di libero professionista. Pertanto, non sussistono incompatibilità con l’esercizio della libera professione. L’eventuale incarico, non essendo subordinato, richiede: il possesso del titolo professionale; l’iscrizione all’Albo; l’iscrizione alla cassa previdenziale (INARCASSA), se non già iscritti ad altra gestione obbligatoria (es. INPS). Qualora non si sia iscritti alla Cassa, sarà necessario provvedere, in quanto tali incarichi prevedono generalmente l’emissione di fattura. Si raccomanda in ogni caso un’attenta lettura del bando per verificare requisiti e obblighi specifici. 59) Utilizzo del titolo professionale per non abilitati Domanda Sono una neolaureata in architettura non ancora abilitata. Ho partecipato a un workshop e riceverò un attestato di partecipazione. Posso utilizzare il titolo “Arch.” oppure devo indicare “Dott.ssa in Architettura”? Risposta Non essendo abilitata e non essendo iscritta all’Albo, il titolo corretto è “Dottore/Dottoressa in Architettura”. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, il titolo di “Architetto/a” è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo professionale. 58) Compatibilità tra dottorato di ricerca e libera professione Domanda Sono un dipendente a tempo determinato presso una società privata e svolgo attività di libero professionista con iscrizione alla gestione separata INPS. In caso di vincita di una borsa di dottorato, desidero sapere: se è compatibile con la libera professione; se posso mantenere la gestione separata INPS. Risposta L’attività di dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata e non preclude il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine e della Partita IVA. È possibile svolgere la libera professione, ma: nei limiti stabiliti dal regolamento dell’Università; previa autorizzazione del Collegio del Dottorato per ogni incarico professionale; nel rispetto di eventuali limiti economici previsti dal regolamento. 57) Competenze dell’architetto iunior (Sezione B) nella direzione lavori Domanda Sono iscritta alla Sezione B – settore architettura. Posso svolgere attività di direzione lavori per edifici residenziali? Esistono limiti di metratura? Risposta Ai sensi dell’art. 16 del DPR 328/2001, l’architetto iunior: può collaborare a tutte le fasi del processo edilizio (progettazione, direzione lavori, stima, collaudo); può svolgere attività autonoma di progettazione e direzione lavori solo per costruzioni civili semplici, utilizzando metodologie standardizzate. Non esiste un limite di metratura definito. Il concetto di “costruzione semplice” non è quantitativo, ma qualitativo: si tratta di interventi privi di particolare complessità tecnica o progettuale. Pertanto, la possibilità di svolgere direzione lavori in autonomia va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera. 56) Iscrizione all’Albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio) Domanda Come posso trovare il modulo e qual è la procedura per l’iscrizione all’Albo dei CTU? Risposta La domanda di iscrizione all’Albo CTU può essere presentata nei seguenti periodi: 1° marzo – 30 aprile 1° settembre – 31 ottobre Per la procedura, la modulistica e le informazioni aggiornate, si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’Ordine, relativa al Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale. 55) Esonero dalla formazione continua per dipendente pubblico con qualifica tecnica Domanda Sono un dipendente pubblico a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico, iscritto all’Albo ma senza Partita IVA e con iscrizione previdenziale INPS. Non svolgo attualmente incarichi di RUP, progettista, direttore lavori o collaudatore. Posso restare iscritto all’Albo ed essere esonerato dall’obbligo formativo? Risposta Nel caso descritto, è possibile richiedere l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua. La richiesta deve essere presentata tramite il Portale Servizi CNAPPC, accedendo alla sezione: Crediti formativi → Certificazioni/Esoneri → Inserisci nuova richiesta L’istanza sarà successivamente valutata e approvata dalla Segreteria dell’Ordine. 54) Modalità dell’Esame di Stato 2024 per l’abilitazione professionale Domanda Mi sono iscritta all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione nella prima sessione 2024. Desidero chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle prove, sui tempi a disposizione e sulla differenza tra prova pratica e prova scritta. Risposta Secondo la normativa ordinaria, l’Esame di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prevede quattro prove: una prova pratica, della durata di 10 ore, consistente nella redazione di un progetto; due prove scritte; una prova orale. Per l’anno 2024, l’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024 ha previsto una deroga: gli esami di Stato si svolgono in presenza e sono costituiti da una prova orale e da una prova scritta o pratica, ove prevista dalla normativa. Per le professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore è prevista la prova pratica; pertanto, non sono previste prove scritte. La prova pratica viene valutata fino a un massimo di 50 punti. È superata con una votazione minima di 30/50, che consente l’ammissione alla prova orale. 53) Incentivi per funzioni tecniche con contratto di somministrazione Domanda Sono un architetto con contratto di somministrazione presso un Comune, impiegato presso un’Unione di Comuni. Mi spettano gli incentivi per funzioni tecniche, in particolare come ispettore di verifica del progetto esecutivo? Risposta In questo caso non è possibile fare riferimento a una norma generale valida per tutte le situazioni. Occorre verificare: quanto previsto dal contratto o disciplinare sottoscritto; quanto stabilito dai regolamenti interni dell’Ente; se il Comune o l’Ente presso cui si svolge l’attività preveda incentivi per tali funzioni. La spettanza degli incentivi deve quindi essere valutata sulla base degli atti contrattuali e regolamentari applicabili. 52) Competenze del pianificatore junior iscritto alla Sezione B Domanda Sono laureata nella classe L-21, abilitata e iscritta all’Ordine nella Sezione B come pianificatore junior. Desidero sapere se posso occuparmi di CILA, DOCFA, frazionamenti, accorpamenti catastali, relazioni VAS/VIA e perizie valutative. Risposta Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DPR 328/2001, per il settore “pianificazione” rientrano tra le competenze degli iscritti alla Sezione B: attività di concorso e collaborazione alla pianificazione; costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio; analisi, monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale; procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e programmi complessi. Pertanto, tra le prestazioni professionali del pianificatore junior possono rientrare relazioni VAS e VIA. Non rientrano invece nelle competenze indicate: presentazione di CILA; DOCFA; frazionamenti; accorpamenti catastali; perizie valutative. 51) Incarichi CTU, Partita IVA e assicurazione professionale Domanda Sono iscritta all’Albo professionale e desidero confermare l’iscrizione all’Albo CTU. Per gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio posso emettere ricevute con codice fiscale entro il limite di € 5.000 annui, oppure è obbligatoria la Partita IVA? È necessaria anche l’assicurazione professionale? Risposta Per gli iscritti a un Albo professionale non è ammesso lo svolgimento di prestazioni professionali come “prestazioni occasionali” con semplice ricevuta. L’iscrizione all’Albo CTU comporta lo svolgimento di attività professionale. Pertanto, è necessario: aprire Partita IVA; emettere regolare fattura; applicare gli obblighi fiscali e previdenziali previsti; indicare, ove dovuto, contributo previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto. Inoltre, ai sensi del DPR 137/2012, gli iscritti all’Albo che svolgono attività professionale, anche con un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale. 50) Corsi di aggiornamento e Portale Servizi CNAPPC Domanda Non trovo informazioni sui corsi di aggiornamento, ad esempio sicurezza nei cantieri e progettazione antincendio. Come posso consultarli? Risposta La piattaforma iM@teria non è più in uso. Gli Ordini territoriali sono migrati sul Portale Servizi CNAPPC, attraverso il quale è possibile: consultare la propria posizione relativa ai Crediti Formativi Professionali; visualizzare gli eventi formativi disponibili; iscriversi ai corsi presenti a catalogo; presentare richieste di assistenza; caricare documentazione e dichiarazioni richieste. I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale, mantenendo lo storico formativo degli iscritti. 49) Quota annuale di iscrizione all’Ordine – anno 2024 Domanda Qual è la scadenza per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine per l’anno 2024? Risposta Per l’anno 2024 sono previsti i seguenti importi e scadenze. Singoli professionisti € 195,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; € 250,00 per pagamenti effettuati dopo il 29 febbraio 2024. Professionisti alla prima iscrizione € 95,00 da versare contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione; € 145,00 per le successive due annualità, se pagate entro il 29 febbraio 2024; € 195,00 per le successive due annualità, se pagate oltre il 29 febbraio 2024. Società di professionisti € 300,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024; € 400,00 per pagamenti effettuati oltre il 29 febbraio 2024. Il mancato pagamento della quota costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 6, delle Norme Deontologiche. Per i pagamenti non effettuati entro il 30 giugno 2024, il Consiglio dell’Ordine potrà trasmettere l’elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina e avviare le azioni per il recupero del credito. Agli iscritti privi di PEC il PagoPA verrà inviato tramite raccomandata A/R, con maggiorazione di € 15,00 per spese di trasmissione e segreteria. 48) Titolo professionale per laureati LM-48 iscritti alla Sezione A Domanda Sono laureato in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale (LM-48), abilitato e iscritto alla Sezione A. Quale titolo devo utilizzare nella firma dei documenti? Risposta Ai sensi dell’art. 15 del DPR 328/2001, agli iscritti alla Sezione A – settore pianificazione territoriale spetta il titolo professionale di Pianificatore territoriale. Pertanto, il titolo corretto da utilizzare è Pianificatore territoriale e non “Architetto”, titolo riservato agli iscritti alla Sezione A – settore architettura. Si ricorda inoltre che le prestazioni professionali devono rientrare nelle competenze previste dal DPR 328/2001 per il relativo settore di iscrizione. 47) Certificati di buona esecuzione per RTP non ancora costituito Domanda Ho partecipato a concorsi di progettazione in RTP non ancora costituito, ottenendo certificati di buona esecuzione intestati al raggruppamento e ai singoli componenti, senza indicazione delle quote percentuali. Ai fini della partecipazione a una gara, il certificato vale per l’intero importo dell’opera per ogni componente o deve essere ripartito? Risposta Di norma, le stazioni appaltanti richiedono nel disciplinare di gara la suddivisione delle competenze tra i componenti del raggruppamento. Quando tale suddivisione non è indicata, occorre valutare caso per caso: se le categorie di opere sono riferibili a competenze specifiche, l’importo va attribuito al professionista competente per quella categoria; se le prestazioni sono espletabili indistintamente dai componenti del raggruppamento, l’importo complessivo non può essere attribuito integralmente a ciascun professionista. In assenza di diversa indicazione, l’importo deve quindi essere suddiviso tra i componenti del RTP, in parti uguali oppure secondo accordo scritto tra i professionisti, da utilizzare per richiedere eventuali certificazioni distinte alla stazione appaltante. 46) Iscrizione a INARCASSA e gestione separata INPS Domanda Sto presentando domanda di iscrizione all’Albo degli Architetti e sono già iscritta alla gestione separata INPS. Devo cancellarmi dall’INPS e iscrivermi a INARCASSA oppure posso mantenere l’iscrizione alla gestione separata INPS? Risposta Per esercitare la libera professione di architetto è necessaria l’iscrizione a INARCASSA quando ricorrono tutti i seguenti requisiti: iscrizione all’Ordine professionale; possesso di Partita IVA individuale, associata o societaria; assenza di altra forma di previdenza obbligatoria. Se il professionista è già assoggettato a INPS, ad esempio come lavoratore dipendente, e svolge anche attività libero-professionale, resta iscritto alla gestione separata INPS per tale attività. In questo caso, dovrà comunque versare a INARCASSA il contributo integrativo del 4%, normalmente a carico del committente. Pertanto, l’obbligo di iscrizione a INARCASSA dipende dalla presenza o meno di altra previdenza obbligatoria e dall’effettivo esercizio della libera professione con Partita IVA 45) Tassa regionale per conseguimento titolo e iscrizione all’Ordine Domanda Perché, nella domanda di iscrizione all’Ordine, viene richiesta la tassa regionale per “conseguimento titolo”? Non dovrebbe essere sufficiente un’autocertificazione del superamento dell’esame di abilitazione? Risposta Tra i documenti da allegare alla domanda di iscrizione non è prevista la ricevuta del pagamento della tassa regionale per “conseguimento titolo”. È richiesta una semplice autocertificazione di avere adempiuto all’obbligo previsto dall’art. 190 del R.D. n. 1592 del 31 ottobre 1933. L’iscrizione all’Albo è subordinata alla verifica del possesso del requisito dell’avvenuto superamento dell’esame di abilitazione. 44) Cancellazione dall’Albo Domanda Come posso cancellarmi dall’Ordine? Risposta Per richiedere la cancellazione dall’Albo è necessario compilare l’apposito modulo di cancellazione disponibile nella sezione Segreteria / Modulistica del sito dell’Ordine. La domanda deve essere trasmessa secondo le modalità indicate dall’Ordine. 43) Firma digitale, dottorato e prestazioni senza Partita IVA Domanda Vorrei sapere: se esistono convenzioni per l’acquisto della firma digitale; se il dottorato di ricerca è compatibile con la libera professione; se è possibile esercitare la libera professione senza Partita IVA, tramite ritenuta d’acconto entro € 5.000 annui. Risposta Per la firma digitale, l’Ordine può prevedere convenzioni dedicate per gli iscritti. Le informazioni sono disponibili nella sezione servizi/convenzioni del sito dell’Ordine. Per quanto riguarda il dottorato di ricerca, il corso richiede generalmente un impegno esclusivo e a tempo pieno. Eventuali attività retribuite possono essere autorizzate dal Collegio dei docenti, con parere favorevole del tutor, purché compatibili con l’attività formativa e di ricerca. In merito all’esercizio della libera professione senza Partita IVA, la risposta è negativa: l’attività libero-professionale è strettamente collegata al possesso della Partita IVA. 42) Onorario per sanatoria di una veranda Domanda Qual è l’onorario corretto per una pratica di sanatoria di una veranda? Risposta Le tariffe professionali obbligatorie sono state abrogate. Il compenso professionale deve essere concordato per iscritto con il committente tramite disciplinare d’incarico, tenendo conto di: complessità della prestazione; spese; tempo e impegno richiesti; responsabilità professionali; aspettative del professionista. Il compenso può essere determinato a forfait oppure secondo un criterio di calcolo concordato con il committente. L’Ordine non può esprimersi sulle cifre di mercato, ma può fornire riferimenti normativi e indicazioni generali sui criteri di determinazione dei compensi. 41) Iscrizione all’Ordine a fine anno e domicilio professionale Domanda Se presento domanda di iscrizione all’Ordine a fine anno, l’iscrizione decorre dall’anno in corso o dal nuovo anno? Inoltre, è possibile iscriversi avendo solo domicilio professionale nella provincia? Risposta L’iscrizione decorre dalla ratifica da parte del Consiglio dell’Ordine. Per far decorrere l’iscrizione dal nuovo anno, è possibile: presentare la domanda nel mese di gennaio; oppure presentarla a fine anno specificando espressamente la richiesta di iscrizione a partire dal mese di gennaio successivo. In caso di residenza fuori provincia, è possibile richiedere l’iscrizione presso l’Ordine competente per domicilio professionale, dichiarando di svolgere prevalentemente l’attività professionale nella provincia di riferimento. 40) Compatibilità tra attività di architetto e mediazione immobiliare Domanda Esistono incompatibilità tra l’esercizio della professione di architetto e l’attività di mediatore immobiliare? L’iscrizione come mediatore immobiliare comporta la cancellazione dall’Albo? Risposta La Legge n. 37/2019 ha modificato l’art. 5, comma 3, della Legge n. 39/1989, prevedendo l’incompatibilità dell’attività di mediazione con l’esercizio di professioni intellettuali riferite al medesimo settore merceologico e, comunque, in presenza di conflitto di interessi. Nel caso dell’architetto, possono configurarsi situazioni di incompatibilità quando l’attività professionale riguarda immobili o terreni oggetto di mediazione, ad esempio in qualità di progettista, direttore lavori o tecnico incaricato. La valutazione va quindi effettuata caso per caso, con particolare attenzione a eventuali conflitti di interessi. 39) Conservazione documenti del Direttore dei Lavori Domanda Quali documenti deve conservare il Direttore dei Lavori incaricato da un committente privato e per quanto tempo? Sono compresi anche i SAL? Risposta Non esiste una norma specifica che disciplini in modo puntuale l’obbligo di conservazione della documentazione prodotta dal Direttore dei Lavori. Tuttavia, il rapporto tra committente e professionista ha natura contrattuale. Pertanto, ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile, si applica il termine ordinario di prescrizione di 10 anni. Anche i SAL, se prodotti nell’ambito dell’incarico ricevuto, rientrano tra i documenti da conservare e consegnare nei termini previsti. 38) Prestazioni catastali occasionali senza Partita IVA Domanda Sono iscritto all’Albo e dipendente pubblico. Posso redigere pochi atti catastali, ad esempio variazioni DOCFA, come prestazione occasionale senza Partita IVA? Risposta Il termine “occasionale” non coincide con “sporadico”. Per gli iscritti a un Albo professionale, lo svolgimento di prestazioni rientranti nell’attività professionale richiede, di norma, l’apertura della Partita IVA e l’emissione di regolare fattura. Pertanto, anche poche prestazioni professionali, se riconducibili all’attività propria dell’architetto, non possono essere automaticamente qualificate come prestazioni occasionali. 37) Architetto iscritto in Lussemburgo ed esercizio della professione in Italia Domanda Un architetto iscritto all’Ordine degli Architetti in Lussemburgo, laureato e abilitato in Italia, può firmare progetti da presentare agli enti pubblici italiani? Risposta Sì, in linea generale nulla osta all’esercizio della professione in Italia da parte di un professionista iscritto all’Ordine del Lussemburgo, a maggior ragione se laureato e abilitato in Italia. Il reciproco riconoscimento dei titoli professionali tra Paesi europei è disciplinato dalla normativa comunitaria in materia di architettura e libera prestazione dei servizi. 36) Presentazione della domanda di iscrizione dopo l’abilitazione Domanda Ho superato l’esame di abilitazione alla professione di Architetto e dal portale universitario posso scaricare l’autocertificazione del titolo. Posso già presentare domanda di iscrizione all’Albo o devo attendere la pubblicazione ufficiale degli elenchi degli abilitati? Risposta Sì, è possibile procedere con la domanda di iscrizione. Occorre scaricare e compilare la modulistica disponibile sul sito dell’Ordine e contattare la Segreteria per concordare le modalità di presentazione della domanda. 35) Assicurazione professionale: è obbligatoria? Risposta: Sì, l’assicurazione professionale è obbligatoria per tutti i professionisti (architetti inclusi), in base al DPR 137/2012. 🔹 L’obbligo scatta quando si assume un incarico professionale 🔹 Devi comunicare al cliente: estremi della polizza massimale 🔹 La mancanza della polizza costituisce: illecito disciplinare rischio economico personale molto elevato 👉 Vale per tutte le attività professionali (CILA, SCIA, APE, DOCFA, ecc.), non solo per il Superbonus. 💡 Consiglio: valuta attentamente massimale e coperture; Inarcassa offre anche convenzioni assicurative. 34) Esame di Stato 2020 (modalità straordinarie) Risposta: Per la sessione 2020: rinvio stabilito dal DM 38/2020 modalità definite dal DM 57/2020 👉 Esame svolto con: un’unica prova orale modalità a distanza I dettagli operativi sono stabiliti dalla Commissione. 33) Laurea in Architettura vs requisiti da geometra nei concorsi Risposta: In linea generale sì, la laurea in Architettura può essere considerata titolo assorbente. 📌 Giurisprudenza: TAR Basilicata n. 72/2013 TAR Abruzzo n. 463/2008 👉 La laurea in Architettura: assorbe il diploma di geometra rende coerente anche l’iscrizione all’albo professionale ⚠️ Tuttavia: è consigliabile consultare un legale per il caso specifico. 32) CFP da corsi di enti non accreditati Risposta: Se il corso è erogato da ente accreditato al CNAPPC → i CFP sono automatici Se NON accreditato → puoi autocertificare 📌 Limite: massimo 5 CFP/anno da autocertificazione 31) Equipollenza Architettura – Ingegneria gestionale Risposta: Non esiste una equipollenza diretta. 👉 Riferimento utile: Sentenza TAR Torino n. 469/2004 (equipollenza tra architettura e ingegneria civile) 📌 Devi verificare le equipollenze ufficiali sul portale del MIUR caso per caso. 30) Sopralluoghi durante emergenza COVID Risposta: Sì, erano consentiti. 📌 Il DPCM 11 marzo 2020: consentiva attività professionali (ATECO 71) permetteva spostamenti per comprovate esigenze lavorative 29) Bonus 600€ senza Inarcassa Risposta: No. 👉 Requisito essenziale: iscrizione a una Cassa previdenziale (es. Inarcassa) 28) Certificato di iscrizione all’Albo Risposta: In generale basta autocertificazione (norma su semplificazione amministrativa) Se serve certificato ufficiale: pagamento circa 33€ invio via PEC 27) Bonus 600€ con partita IVA chiusa Risposta: No, se non eri iscritto a Inarcassa alla data richiesta. 📌 Non conta: anzianità di iscrizione all’Ordine Conta solo: iscrizione attiva a Inarcassa (alla data prevista) 26) Corso pieno ma con posti disponibili Risposta: I posti possono essere: riservati ad altri Ordini 👉 Soluzione: contattare la segreteria inserirsi in lista d’attesa 25) Corsi FAD chiusi: posso seguirli? Risposta: Sì, se eri già iscritto nei tempi previsti. 24) Orari segreteria Risposta: Servizio attivo: via telefono e mail dal lunedì al venerdì 9:00 – 12:00 23) Recupero PIN/password Inarcassa Risposta: Procedura autonoma online sul portale di Inarcassa. 22) Accredito corsi formazione Risposta: Automatico se tramite Im@teria Altrimenti → autocertificazione (quando attiva) 21) Ritardo iscrizione Inarcassa Risposta: No, non devi comunicare nulla all’Ordine. La procedura è gestita direttamente da Inarcassa. 20) Ritardo iscrizione e bonus: posso sollecitare? Risposta: Sì. 👉 Devi contattare direttamente: call center Inarcassa 19) CFP autocertificazione: serve PEC? Risposta: No. 👉 Basta inserire la richiesta su: Im@teria 18) PEC per iscritti Risposta: Sì. 👉 L’Ordine assegna una PEC (es. dominio archiworldpec.it) su richiesta. 17) Posso seguire corsi di altri Ordini? Risposta: Sì. 👉 Tutti i corsi su Im@teria sono validi per CFP. 16) Rateizzazione quota Ordine Risposta: Sì. 👉 Devi contattare la segreteria per accordi. 15) Recupero CFP anni precedenti (COVID) Risposta: Sì, proroga concessa. 📌 Nuova scadenza: 31 dicembre 2020 14) Liquidazione parcelle CTU Risposta: L’Ordine si è già attivato: verso tribunali verso Regione 👉 per sbloccare pagamenti e liquidazioni. 13) Pensionati Inarcassa e bonus Risposta: No. 👉 Sono esclusi: titolari di pensione Inarcassa 12) Bonus € 600 e regolarità contributiva Domanda Chi non è in regola con i contributi può richiedere il sostegno statale di € 600? Risposta Il testo definitivo non prevede, tra i requisiti, la regolarità contributiva. Possono richiedere l’indennità i professionisti iscritti a INARCASSA alla data della domanda o alla data del 23 febbraio 2020. Sono ammessi anche coloro che avevano presentato domanda di iscrizione con decorrenza antecedente al 1° aprile 2020. Sono invece esclusi i titolari di pensione INARCASSA o di altro ente. 11) Responsabile tecnico DM 37/2008 e libera professione Domanda Posso svolgere, insieme alla libera professione, il ruolo di responsabile tecnico per una ditta individuale installatrice di impianti? Risposta No. Il DM 37/2008, art. 3, comma 2, stabilisce che il responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e che la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa, compresa la libera professione. 10) Bonus € 600 per iscritti all’Ordine senza Partita IVA Domanda Essere iscritto all’Ordine degli Architetti, senza Partita IVA, è requisito sufficiente per richiedere il bonus di € 600? Risposta No. L’iscrizione all’Albo non è requisito sufficiente. Il requisito necessario è l’iscrizione a un ente previdenziale, come INARCASSA o INPS, secondo le condizioni previste dalla normativa. 9) Prestazione occasionale per iscritti all’Albo e bonus € 600 Domanda Sono iscritto all’Ordine, ma ho chiuso Partita IVA e iscrizione a INARCASSA. Posso svolgere attività professionale occasionale con ricevuta e richiedere il bonus di € 600? Risposta L’iscritto a un Albo professionale non può svolgere attività professionale tramite semplice prestazione occasionale. Per le prestazioni rientranti nell’attività professionale è necessario aprire Partita IVA, emettere fattura e adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali previsti. 8) Bonus € 600: domanda tramite INARCASSA o INPS Domanda Quale modulo bisogna compilare per richiedere il bonus di € 600? La domanda va presentata a INARCASSA o all’INPS? Risposta La domanda va presentata all’ente previdenziale presso cui si è iscritti. Pertanto: se si è iscritti a INARCASSA, la domanda va presentata tramite INARCASSA; se si rientra nella gestione INPS, la domanda va presentata tramite INPS. 7) Bonus € 600 senza Partita IVA e senza INARCASSA Domanda Sono iscritta all’Ordine, ma non ho Partita IVA e non sono iscritta a INARCASSA. Ho diritto all’indennità di € 600? Devo rivolgermi a INARCASSA o all’INPS? Risposta Per INARCASSA, possono beneficiare del bonus i professionisti iscritti alla Cassa alla data della richiesta o al 23 febbraio 2020. Sono inclusi anche coloro che hanno presentato domanda di iscrizione con decorrenza antecedente al 1° aprile 2020. Per l’INPS, il beneficio riguarda specifiche categorie, tra cui liberi professionisti con Partita IVA attiva al 23 febbraio 2020, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali, stagionali, agricoli e lavoratori dello spettacolo, secondo i requisiti previsti. La sola iscrizione all’Ordine, senza Partita IVA e senza iscrizione previdenziale, non è sufficiente. 6) Corsi FAD per aggiornamento prevenzione incendi Domanda L’Ordine ha attivato corsi di aggiornamento FAD in materia di prevenzione incendi per mantenere l’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno? Risposta L’Ordine si è attivato per l’organizzazione di corsi di aggiornamento in prevenzione incendi. In precedenza, il corso non era stato avviato per mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Successivamente, è stata valutata l’attivazione in modalità FAD sincrona, anche mediante interlocuzione con il Comando dei Vigili del Fuoco. 5) Cancellazione dall’Ordine con rateizzazione in corso Domanda Ho una rateizzazione in corso relativa alla tassa dell’Ordine e desidero cancellarmi dall’Albo. Come devo procedere? Risposta È necessario definire prima la rateizzazione e regolarizzare le eventuali pendenze concordate. Successivamente è possibile presentare richiesta di cancellazione dall’Albo tramite PEC, secondo le modalità indicate dalla Segreteria dell’Ordine. 4) Corsi di formazione obbligatori durante emergenza COVID Domanda I corsi di formazione obbligatori sono stati sospesi? Risposta Durante l’emergenza COVID, le attività formative in presenza sono state sospese a causa delle restrizioni e del divieto di assembramento. Il periodo di moratoria per il recupero dei crediti formativi è stato prorogato e sono stati resi disponibili corsi online tramite piattaforma formativa. 3) Contatti Soprintendenza di Palermo – sezione paesaggistica Domanda La Soprintendenza di Palermo, sezione paesaggistica, è attiva in smart working? Quali contatti utilizzare? Risposta La Soprintendenza risulta attiva in modalità smart working. Per la sezione paesaggistica è possibile utilizzare: email: sopripa.uo3@regione.sicilia.it ; PEC per l’inoltro delle istanze: sopripa@certmail.regione.sicilia.it . 2) Come richiedere il bonus € 600 Domanda Quale modulo bisogna compilare per richiedere il bonus di € 600? Risposta La modalità dipende dall’ente previdenziale di riferimento. Gli iscritti a INARCASSA devono accedere a INARCASSA On Line con le proprie credenziali. Chi rientra nella gestione INPS deve presentare domanda tramite il portale INPS. 1) Corsi di aggiornamento in modalità FAD asincrona Domanda Sono previste iniziative per corsi di aggiornamento professionale in modalità FAD asincrona? Risposta Sì. L’Ordine si è attivato per valutare l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale in modalità FAD asincrona. Formatta per bene il testo da copiare ed incollare su una pagina wordpress Ragionato per 8s Ho bisogno di dividerlo in più parti: il testo completo è troppo lungo per un’unica risposta senza rischiare tagli. Incolla la prima parte qui sotto in WordPress; poi ti preparo subito la seconda.62) Obbligo di formazione continua per dipendenti pubblici con ruolo tecnico
Domanda
Sono dipendente con contratto a tempo determinato con il ruolo di Funzionario Tecnico presso un Ministero. Non possiedo Partita IVA e svolgo attività di Direttore dei Lavori e RUP per la mia Amministrazione.
Essendo iscritta all’Ordine, desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se è possibile richiedere l’esonero.
Risposta
I casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento professionale continuo sono indicati dall’art. 7 delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo.
In particolare, non possono essere esonerati:
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione o strutture private e firmano atti professionali per conto dell’Ente o della struttura di appartenenza;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso la Pubblica Amministrazione anche senza firma di atti professionali, ad esempio istruttori di procedure edilizie, RUP, ecc.;
- coloro che svolgono ruoli tecnici presso strutture private anche senza firma di atti professionali, poiché la competenza resta requisito fondamentale per lo svolgimento del ruolo.
Pertanto, nel caso descritto, permane l’obbligo di formazione professionale continua e non risulta applicabile l’esonero.
61) Obbligo di formazione continua per docente iscritto all’Albo
Domanda
Svolgo attività di docente a tempo indeterminato presso il MIM, in particolare nella scuola secondaria di primo grado. Ho chiuso la Partita IVA e non sono iscritta a INARCASSA. Di rado firmo qualche relazione come prestazione occasionale.
Desidero sapere se permane l’obbligo di formazione continua oppure se posso essere esonerata, anche parzialmente.
Risposta
Si ricorda che, per chi è iscritto all’Albo degli Architetti, lo svolgimento della libera professione senza Partita IVA non è consentito.
Sul tema si richiama la Risoluzione n. 41/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti in merito all’incompatibilità tra attività professionale abituale e prestazione occasionale priva di Partita IVA.
Per quanto riguarda i crediti formativi, chi esercita attività professionale è soggetto all’obbligo di formazione professionale continua.
Pertanto, nel caso in cui l’iscritto svolga prestazioni professionali, anche occasionali, permane l’obbligo formativo.
60) Compatibilità tra libera professione e incarico PNRR (lavoro autonomo)
Domanda
Sono iscritto all’Ordine degli Architetti e sto partecipando a un concorso per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo (profilo tecnico) nell’ambito delle misure PNRR.
Desidero sapere se esistono incompatibilità tra la libera professione e tale incarico.
Risposta
Dalle informazioni fornite, l’incarico oggetto del bando è di lavoro autonomo, quindi svolto in qualità di libero professionista.
Pertanto, non sussistono incompatibilità con l’esercizio della libera professione.
L’eventuale incarico, non essendo subordinato, richiede:
- il possesso del titolo professionale;
- l’iscrizione all’Albo;
- l’iscrizione alla cassa previdenziale (INARCASSA), se non già iscritti ad altra gestione obbligatoria (es. INPS).
Qualora non si sia iscritti alla Cassa, sarà necessario provvedere, in quanto tali incarichi prevedono generalmente l’emissione di fattura.
Si raccomanda in ogni caso un’attenta lettura del bando per verificare requisiti e obblighi specifici.
59) Utilizzo del titolo professionale per non abilitati
Domanda
Sono una neolaureata in architettura non ancora abilitata. Ho partecipato a un workshop e riceverò un attestato di partecipazione.
Posso utilizzare il titolo “Arch.” oppure devo indicare “Dott.ssa in Architettura”?
Risposta
Non essendo abilitata e non essendo iscritta all’Albo, il titolo corretto è “Dottore/Dottoressa in Architettura”.
Ai sensi dell’art. 12 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395, il titolo di “Architetto/a” è riservato esclusivamente agli iscritti all’Albo professionale.
58) Compatibilità tra dottorato di ricerca e libera professione
Domanda
Sono un dipendente a tempo determinato presso una società privata e svolgo attività di libero professionista con iscrizione alla gestione separata INPS.
In caso di vincita di una borsa di dottorato, desidero sapere:
- se è compatibile con la libera professione;
- se posso mantenere la gestione separata INPS.
Risposta
L’attività di dottorato di ricerca è soggetta a gestione separata e non preclude il mantenimento dell’iscrizione all’Ordine e della Partita IVA.
È possibile svolgere la libera professione, ma:
- nei limiti stabiliti dal regolamento dell’Università;
- previa autorizzazione del Collegio del Dottorato per ogni incarico professionale;
- nel rispetto di eventuali limiti economici previsti dal regolamento.
57) Competenze dell’architetto iunior (Sezione B) nella direzione lavori
Domanda
Sono iscritta alla Sezione B – settore architettura.
Posso svolgere attività di direzione lavori per edifici residenziali? Esistono limiti di metratura?
Risposta
Ai sensi dell’art. 16 del DPR 328/2001, l’architetto iunior:
- può collaborare a tutte le fasi del processo edilizio (progettazione, direzione lavori, stima, collaudo);
- può svolgere attività autonoma di progettazione e direzione lavori solo per costruzioni civili semplici, utilizzando metodologie standardizzate.
Non esiste un limite di metratura definito.
Il concetto di “costruzione semplice” non è quantitativo, ma qualitativo: si tratta di interventi privi di particolare complessità tecnica o progettuale.
Pertanto, la possibilità di svolgere direzione lavori in autonomia va valutata caso per caso, in base alle caratteristiche dell’opera.
56) Iscrizione all’Albo CTU (Consulenti Tecnici d’Ufficio)
Domanda
Come posso trovare il modulo e qual è la procedura per l’iscrizione all’Albo dei CTU?
Risposta
La domanda di iscrizione all’Albo CTU può essere presentata nei seguenti periodi:
- 1° marzo – 30 aprile
- 1° settembre – 31 ottobre
Per la procedura, la modulistica e le informazioni aggiornate, si rimanda alla sezione dedicata del sito dell’Ordine, relativa al Portale Albo CTU, Periti ed Elenco Nazionale.
55) Esonero dalla formazione continua per dipendente pubblico con qualifica tecnica
Domanda
Sono un dipendente pubblico a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario tecnico, iscritto all’Albo ma senza Partita IVA e con iscrizione previdenziale INPS.
Non svolgo attualmente incarichi di RUP, progettista, direttore lavori o collaudatore. Posso restare iscritto all’Albo ed essere esonerato dall’obbligo formativo?
Risposta
Nel caso descritto, è possibile richiedere l’esonero dall’obbligo di formazione professionale continua.
La richiesta deve essere presentata tramite il Portale Servizi CNAPPC, accedendo alla sezione:
Crediti formativi → Certificazioni/Esoneri → Inserisci nuova richiesta
L’istanza sarà successivamente valutata e approvata dalla Segreteria dell’Ordine.
54) Modalità dell’Esame di Stato 2024 per l’abilitazione professionale
Domanda
Mi sono iscritta all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione nella prima sessione 2024.
Desidero chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle prove, sui tempi a disposizione e sulla differenza tra prova pratica e prova scritta.
Risposta
Secondo la normativa ordinaria, l’Esame di Stato per Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori prevede quattro prove:
- una prova pratica, della durata di 10 ore, consistente nella redazione di un progetto;
- due prove scritte;
- una prova orale.
Per l’anno 2024, l’Ordinanza Ministeriale n. 635 del 29 aprile 2024 ha previsto una deroga: gli esami di Stato si svolgono in presenza e sono costituiti da una prova orale e da una prova scritta o pratica, ove prevista dalla normativa.
Per le professioni di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e Conservatore è prevista la prova pratica; pertanto, non sono previste prove scritte.
La prova pratica viene valutata fino a un massimo di 50 punti. È superata con una votazione minima di 30/50, che consente l’ammissione alla prova orale.
53) Incentivi per funzioni tecniche con contratto di somministrazione
Domanda
Sono un architetto con contratto di somministrazione presso un Comune, impiegato presso un’Unione di Comuni.
Mi spettano gli incentivi per funzioni tecniche, in particolare come ispettore di verifica del progetto esecutivo?
Risposta
In questo caso non è possibile fare riferimento a una norma generale valida per tutte le situazioni.
Occorre verificare:
- quanto previsto dal contratto o disciplinare sottoscritto;
- quanto stabilito dai regolamenti interni dell’Ente;
- se il Comune o l’Ente presso cui si svolge l’attività preveda incentivi per tali funzioni.
La spettanza degli incentivi deve quindi essere valutata sulla base degli atti contrattuali e regolamentari applicabili.
52) Competenze del pianificatore junior iscritto alla Sezione B
Domanda
Sono laureata nella classe L-21, abilitata e iscritta all’Ordine nella Sezione B come pianificatore junior.
Desidero sapere se posso occuparmi di CILA, DOCFA, frazionamenti, accorpamenti catastali, relazioni VAS/VIA e perizie valutative.
Risposta
Ai sensi dell’art. 16, comma 5, del DPR 328/2001, per il settore “pianificazione” rientrano tra le competenze degli iscritti alla Sezione B:
- attività di concorso e collaborazione alla pianificazione;
- costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;
- analisi, monitoraggio e valutazione territoriale e ambientale;
- procedure di gestione e valutazione di atti di pianificazione territoriale e programmi complessi.
Pertanto, tra le prestazioni professionali del pianificatore junior possono rientrare relazioni VAS e VIA.
Non rientrano invece nelle competenze indicate:
- presentazione di CILA;
- DOCFA;
- frazionamenti;
- accorpamenti catastali;
- perizie valutative.
51) Incarichi CTU, Partita IVA e assicurazione professionale
Domanda
Sono iscritta all’Albo professionale e desidero confermare l’iscrizione all’Albo CTU.
Per gli incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio posso emettere ricevute con codice fiscale entro il limite di € 5.000 annui, oppure è obbligatoria la Partita IVA? È necessaria anche l’assicurazione professionale?
Risposta
Per gli iscritti a un Albo professionale non è ammesso lo svolgimento di prestazioni professionali come “prestazioni occasionali” con semplice ricevuta.
L’iscrizione all’Albo CTU comporta lo svolgimento di attività professionale. Pertanto, è necessario:
- aprire Partita IVA;
- emettere regolare fattura;
- applicare gli obblighi fiscali e previdenziali previsti;
- indicare, ove dovuto, contributo previdenziale, IVA e ritenuta d’acconto.
Inoltre, ai sensi del DPR 137/2012, gli iscritti all’Albo che svolgono attività professionale, anche con un solo committente, hanno l’obbligo di stipulare una polizza RC professionale.
50) Corsi di aggiornamento e Portale Servizi CNAPPC
Domanda
Non trovo informazioni sui corsi di aggiornamento, ad esempio sicurezza nei cantieri e progettazione antincendio. Come posso consultarli?
Risposta
La piattaforma iM@teria non è più in uso.
Gli Ordini territoriali sono migrati sul Portale Servizi CNAPPC, attraverso il quale è possibile:
- consultare la propria posizione relativa ai Crediti Formativi Professionali;
- visualizzare gli eventi formativi disponibili;
- iscriversi ai corsi presenti a catalogo;
- presentare richieste di assistenza;
- caricare documentazione e dichiarazioni richieste.
I dati e le informazioni pregresse sono stati importati nella nuova infrastruttura digitale, mantenendo lo storico formativo degli iscritti.
49) Quota annuale di iscrizione all’Ordine – anno 2024
Domanda
Qual è la scadenza per il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Ordine per l’anno 2024?
Risposta
Per l’anno 2024 sono previsti i seguenti importi e scadenze.
Singoli professionisti
- € 195,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024;
- € 250,00 per pagamenti effettuati dopo il 29 febbraio 2024.
Professionisti alla prima iscrizione
- € 95,00 da versare contestualmente alla presentazione dell’istanza di iscrizione;
- € 145,00 per le successive due annualità, se pagate entro il 29 febbraio 2024;
- € 195,00 per le successive due annualità, se pagate oltre il 29 febbraio 2024.
Società di professionisti
- € 300,00 per pagamenti effettuati entro il 29 febbraio 2024;
- € 400,00 per pagamenti effettuati oltre il 29 febbraio 2024.
Il mancato pagamento della quota costituisce violazione disciplinare ai sensi dell’art. 4, comma 6, delle Norme Deontologiche. Per i pagamenti non effettuati entro il 30 giugno 2024, il Consiglio dell’Ordine potrà trasmettere l’elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina e avviare le azioni per il recupero del credito.
Agli iscritti privi di PEC il PagoPA verrà inviato tramite raccomandata A/R, con maggiorazione di € 15,00 per spese di trasmissione e segreteria.