Obbligo formativo
L’articolo 7 del D.P.R. n.137/2012 della Riforma degli Ordinamenti Professionali in vigore dal 1° gennaio 2014 ha istituito l’obbligo dell’aggiornamento formativo. Gli iscritti, per acquisire crediti, possono frequentare qualsiasi iniziativa di proprio interesse, nel rispetto delle modalità e dei criteri descritti nel Regolamento approvato dal Ministero e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 17 del 16 settembre 2013, modificato con regolamento n.13 del 15 luglio 2017 ed in osservanza delle Linee guida e di coordinamento attuative del regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (Testo vigente dal 1 gennaio 2024 con modifiche vigenti a partire dal 1 settembre 2025) consultabili al seguente link:
Coloro che non assolvono all’obbligo di aggiornamento commettono un illecito disciplinare come riportato al comma 2 dell’art. 9 del Codice Deontologico. Al termine di ciascun triennio formativo, le posizioni che risultano irregolari vengono comunicate al Consiglio di disciplina per l’avvio delle procedure disciplinari.
È possibile, per chi avesse conseguito un numero di crediti maggiore dei 60 previsti, usufruire di quanto acquisito in più il triennio successivo sino ad un massimo di 40 ordinari e 12 crediti relativi all’area discipline ordinistiche e deontologiche.
Il Consiglio di questo Ordine ha determinato di aderire alla nuova piattaforma dedicata alla Formazione istituita dal Consiglio Nazionale degli Architetti P.P. C. a decorrere dal 1° gennaio 2022 per monitoraggio e gestione dei CFP degli iscritti agli Ordini d’Italia.